Sulla cessione di quote di Srl i commercialisti si appellano a Tremonti

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    Se la firma digitale del commercialista per cedere una quota di Srl non basta, ma serve comunque l’autentica notarile, il legislatore lo dica chiaro. «Con un provvedimento chiarificatore o una legge di interpretazione autentica».

    In una lettera, inviata giovedì scorso al ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti chiede al titolare del dicastero di via XX Settembre di mettere un punto fermo rispetto alla «deriva giurisprudenziale» in corso. Lo scorso 31 luglio, il Tribunale di Grosseto – confermando il parere espresso il precedente 22 aprile su richiesta del Consiglio notarile cittadino – ha ribadito infatti la tesi propria di una parte del notariato in base alla quale l’articolo 36 comma 1 del Dl 112/2008 fa riferimento a quella disciplinata dall’articolo 25 del Codice dell’amministrazione, cioè «la firma digitale autenticata, che comporta il controllo notarile di legalità» e non quella “semplice” (dell’articolo 24). Insomma, se il legislatore avesse voluto derogare al controllo notarile, avrebbe scritto «in deroga all’articolo 2470 del Codice civile». Cosa che non ha fatto e dunque, per il giudice del registro delle imprese di Grosseto vale «l’ampia e condivisibile motivazione espressa dal Tribunale di Vicenza».

    Il 17 aprile 2009, infatti, un’ordinanza dell’omologo giudice vicentino aveva esplicitato il ragionamento: «la locuzione contenuta nel testo di legge “sottoscritto digitalmente” non equivale a “sottoscritto digitalmente con firma non autenticata”» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 aprile 2009).

    Di fronte a questa «deriva giurisprudenziale», Siciliotti, nella sua lettera, chiede al Ministro Tremonti «di intervenire nei modi più opportuni per fare chiarezza e fermare sul nascere il rischio di pesante incertezza che questo stato di cose sta determinando, non soltanto per l’operatività futura, ma anche per l’ormai ingente pregresso, rispetto ad atti il cui contenuto economico è spesso di rilevante entità».

    «Se il testo normativo può essere magari poco felice – ha detto il presidente dei commercialisti – la ratio è invece assolutamente chiara ed è stata interpretata in modo opposto a quel che dicono le due sentenze dalle Camere di commercio di tutta Italia e dall’agenzia delle Entrate. Anche perché, in sede di presentazione alla Camera del maxiemendamento di conversione del Dl 112/2008 nella legge 133/2008, il ministro Tremonti disse che nel pacchetto delle semplificazioni ve ne era anche una che avrebbe consentito di effettuare trasferimenti di quote di Srl senza dover per forza andare dal notaio». I vertici del notariato, ha proseguito Siciliotti, «ripeterono che questa norma avrebbe potuto mettere a rischio la certezza delle posizioni giuridiche. A distanza di circa due anni e di alcune decine di migliaia di atti fatti senza l’autentica notarile, qualcuno ha avuto notizie di disastri di massa?».

    Per il deposito del trasferimento di quote di Srl al registro delle imprese, il comma 1-bis dell’articolo 36 del Dl 112/2008 ha introdotto, due anni fa, una procedura semplificata che, in alternativa all’autentica notarile, consente alle parti di procedere alla sottoscrizione con firma digitale e al successivo deposito tramite un iscritto all’Albo dei commercialisti. Un fatto che ha sempre generato fortissime tensioni tra commercialisti e notai.

    Secondo i dati di Infocamere, comunque, le pratiche depositate per via telematica tra il 15 maggio 2009 e il 15 maggio 2010 sono state 66.965. Di queste, il 75% sono state inviate da notai e il 25% da commercialisti.

    www.ilsole24ore.com/norme

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