LAVORATORI DIPENDENTI DELLA COSTA: OCCHIO AL BONUS,SPETTA A VOI E NON AL DATORE DI LAVORO!

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    Secondo un copione tanto consueto che ormai è divenuto banale nella sua anomalia, la divina Costa si rivela un’ “isola infelice” per i diritti del lavoratore. Contratti non rispettati, i TFR un’utopia, buste paghe non corrispondenti alla realtà, rimborsi irpef da 730 a Luglio che diventano un’impresa olimpica, pagamenti che avvengono in ritardi pazzeschi o non avvengono per nulla.
    Quando si credeva di aver visto davvero tutto ecco che Renzi e il suo decreto aggiungono l’ultima perla.
    In alcuni casi (quanti bastano per indignarsi) i datori di lavoro non anticipano al lavoratore il bonus che invece spetta nelle misure previste e ovviamente al di fuori dello stipendio regolarmente previsto da contratto.
    In pratica pur essendo il bonus indicato in busta, i datori di lavoro non liquidano queste somme che spettano al lavoratore, ed alla faccia del medesimo riceveranno beatamente relativi sgravi sulle tasse o sui contributi previdenziali risultando comunque che le abbiano anticipate.
    L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, NON RICHIEDE ALCUNA DOMANDA e deve essere erogato direttamente al lavoratore da Maggio in poi con ogni mensilità . Ovviamente l’importo del bonus varia in base al reddito ed alla durata del periodo di lavoro, ed occorre non avere un reddito inferiore a 8000 o superare i 26.000 euro. Il bonus non spetta inoltre, quando la detrazione per lavoro dipendente e assimilato superasse l’imposta irpef.
    Se il bonus della l.66 spetta al lavoratore, risultasse in busta paga ma non venisse in realtà corrisposto, occorre allora sollecitare al datore di lavoro l’erogazione delle somme perché si tratta di un suo dovere e di un proprio diritto. Un modo più “diplomatico” per aggirare l’ostacolo consisterebbe tuttavia nel presentare allo stesso datore di lavoro una richiesta di rinunciare al bonus. Tanto che la somma del bonus a cui si rinuncia momentaneamente pur avendone pienamente diritto, si andrebbe a recuperare , a conguaglio fiscale, attraverso la prossima dichiarazione dei redditi. Matteo Cobalto (Utente dal Web)

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