Sorrento. Morelli “Il danno che dovrà pagare Marco Fiorentino potrebbe superare il milione di euro”

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Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo una lettera sulla condanna di Marco Fiorentino . A seguito del tragico evento del 1° maggio 2007, giorno in cui persero la vita mia madre e mia cognata, il Tribunale di To r r e Annunziata – I° sezione penale – nell’accertare la responsabilità penale degli imputati dec i s e a n che i n mer i t o all’aspetto risarcitorio a favore delle parti civili costituite.
Difatti, con l a s e n t e n z a n . 8 1 5 / 2 0 1 0 , i l col l egi o dei g i udi c i condannò :
– Aniello, Francesco, Eduardo e Massimo Donnarumma, Giuseppe Esposito, Marco Fiorentino e Francesco Lombardi, i n solido anche con i l Comune di Sorrento e con il Ministero dell’Interno, (questi ultimi enti in qualità di responsabili civili), al risarcimento d e i dann i d a liquidarsi i n separata sede, o l t r e che a l pagamento i n favore delle parti civili costituite: Veronica Morelli, Daniel Morelli, Adriano Morelli, Giuliano Morelli, Quinzio Morelli, Massimo Gargiulo, Antonino Reale, e Amalia Maresca d i u n a provvisionale immediatamente esecutiva pari complessivamente a € 648.000,00, oltre alle spese di giudizio; il tutto con vincolo di solidarietà passiva tra i soggetti condannati ed i responsabili civili.
– e, inoltre, i soli Aniello, Francesco, Eduardo e Massimo Donnarumma, Giuseppe Esposito, Marco Fiorentino e Francesco Lombardi a l pagamento d i u n a ulteriore provvisionale, anch’essa immediatamente esecutiva, pari ad € 140.000,00 oltre alle spese di giudizio i n favore delle altre due parti civili, Raniero Morelli e Bruno Morelli, che non si erano costituite nei confronti del Comune e del Ministero degli Interni.
Avverso la sentenza del Tribunale di T.A., il Comune e tutti i soggetti condannati in I° grado, proposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli sez. penale e successivamente dinanzi alla Suprema Corte d i Cassazione che, con sentenza 46400/2015, accertò definitivamente l a responsabilità penale di Aniello, Edoardo e Massimo Donnarumma, e di Marco Fiorentino (all’epoca dei fatti Sindaco del Comune d i Sorrento ed Ufficiale d i Governo) e dispose l a condanna di tutti questi soggetti anche al pagamento delle spese di lite dei 3 gradi di giudizio in favore delle parti civili costituite.
Dopo il pronunciamento della sentenza di I° grado, i miei familiari, la mamma di Teresa Reale, Amalia Maresca, il fratello Tonino e l’autista del pulmino coinvolto nel crollo, chiesero al Comune la liquidazione della provvisionale e l’Ente fu così, dapprima costretto a liquidare l’intera somma (€ 648.000) e, poi, ad agire in regresso nei confronti degli altri responsabili per recuperare gli importi di loro spettanza.
Dopo l’assoluzione in appello del rettore della basilica Giuseppe Esposito e del vigile Francesco Lombardi il Comune, ovviamente, rinunciò alle azioni legali nei loro confronti, mentre confermò quelle intraprese contro gli altri soggetti condannati in via definitiva. In particolare, all’ex sindaco Marco Fiorentino, che come i giudici di Torre Annunziata avevano sottolinearono in sentenza (testuale) :
“..( nella circostanza aveva tenuto) una condotta gravemente antidoverosa, in assoluto dispregio del suo ruolo istituzionale, e in violazione dunque dei precisi doveri che gli discendevano direttamente dalla carica rivestita. Si è già ampiamente riferito della esistenza di un rapporto di consolidata frequentazione dell’imputato con il Donnarumma Francesco, che verosimilmente ha indotto il predetto imputato ad una maggiore colpevole tolleranza”;
fu richiesto il rimborso di € 108.000 oltre spese e interessi. Importo che Fiorentino finora non ha mai voluto versare nelle casse comunali. Una decisione – come è a tutti noto – che ha causato la sua decadenza da consigliere comunale.
Le altre somme versate dal Comune per la liquidazione dei danni subiti dalle parti civili
Come già evidenziato, il Tribunale di T.A. aveva deciso che la somma a titolo di provvisionale, stabilita in favore di mio fratello Raniero e mio, non fosse posta a carico né del Comune, né del Ministero degli Interni in quanto i due Enti non erano stati chiamati in causa dal nostro legale, in qualità di responsabili civili.
Per questo motivo, subito dopo il pronunciamento della sentenza di primo grado, per riscuotere la somma indicata nella sentenza, mio fratello ed io decidemmo di iniziare l’azione esecutiva nei confronti dell’ex sindaco e, quasi contemporaneamente, di intentare il giudizio civile, dinanzi al Tribunale di Napoli al fine d i vederci riconosciuta anche la quota residua del risarcimento dei danni subiti a seguito del tragico evento.
La prima delle due iniziative legale, ad oggi, non ha, però, ottenuto concreti risultati poiché Fiorentino, malgrado fosse tenuto al pagamento della provvisionale da una sentenza passata in giudicato si è sempre sottratto ai suoi obblighi dichiarandosi “nullatenente” e arrivando persino, con un espediente messo in atto in tutta fretta, a rinunciare, alle quote dei beni immobili – oggetto del nostro pignoramento – che gli erano state donate, oltre una decina di anni prima, dai suoi genitori.
Il giudizio civile, invece, caratterizzato d a l la chiamata in causa ad opera del Comune di tutti i soggetti “privati” coinvolti nel processo penale – (con l’unica eccezione di Marco Fiorentino) seppur procedendo con molta lentezza, si è infine concluso con una sentenza a noi favorevole, emessa il 24 novembre 2017.
In essa i l Tribunale d i Napoli, accogliendo parzialmente la nostra domanda, ha liquidato a ciascuno di noi
due la somma di € 174.168,98 oltre agli interessi e ha, inoltre, stabilito un rimborso di spese di lite, direttamente
nei confronti dei nostri legali, di € 37.978 e ha, infine, attribuito un grado di responsabilità del 30% del Comune e
del residuo 70% a carico dei Donnarumma.
Dunque, oltre la provvisionale decisa in sede penale, il tribunale civile ha deciso per la complessiva e definitiva liquidazione dei danni civili da noi subiti il pagamento di un’ulteriore somma di € 376.104,89 (dont € 37.978 per spese legali).
Il 28 febbraio la compagnia di Assicurazione, emittente della polizza stipulata dai Donnarumma per la copertura dei rischi, ha, pertanto, versato al comune l’importo di € 270.550,67 corrispondente al 70% del risarcimento dei danni in nostro favore e al rimborso delle spese di lite da liquidare ai nostri legali.
In conclusione, dopo la liquidazione delle somme stabilite in sentenza, l’importo definitivamente rimasto a carico delle casse comunali è di € 116.081,55. Non risulta, però, che fino ad oggi, il Comune d i Sorrento abbia provveduto a chiedere a Fiorentino la restituzione dell’importo per il danno erariale procurato, né tantomeno che l’ente abbia intrapreso le dovute azioni legali nei suoi confronti. Tutto ciò malgrado, in una nota del 22 gennaio 2018, avente ad oggetto il “contenzioso sciagura ‘1° maggio’ — Morelli Bruno ( +1) c/ Comune di Sorrento – Sentenza n.11931/2017 emessa dal Tribunale Civile di Napoli sez. VI”, indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale e al titolare della P.O. ufficio ragioneria, il responsabile dell’ufficio legale del comune l’avv. Pasetto si fosse così chiaramente espresso:
Mi appare indispensabile evidenziare che finanche la pronunzia del Tribunale Napoletano ha posto i n risalto che v i è stato ‘nesso di occasionalità necessaria intercorrente tra le mansioni svolte dal Fiorentino e l’evento dannoso’ (così a pag.16 in parte motiva). L’eventuale esito favorevole di tale prospettata azione nei confronti del preposto del Comune consentirebbe all’Amministrazione di essere manlevata anche in relazione alla rimanente quota del 30% posta a proprio carico dall ‘ AG”.
È, a mio avviso, oltremodo importante sottolineare che il giudice nella sentenza civile abbia affermato con chiarezza che:

Ritiene, invece, il Tribunale di non condividere la sentenza penale di primo grado e quella della Corte di Appello nella parte in cui hanno ravvisato che nella fattispecie in esame sussistessero i presupposti per l’emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti.?Invero, pur condividendo le considerazioni in esse contenute e confermate nella sentenza della Suprema Corte n. 46400/2015 secondo cui le situazioni di estrema gravità cui le ordinanze di cui all’art. 54 TUEL possono dipendere da “fattori più disparati, i quali però non possono ricondursi solo a fenomeni di dimensioni bibliche (quali terremoti, frane, valanghe, inondazioni, etc), bensì anche ad eventi più modesti, ma comunque idonei a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone”, tuttavia è altresì necessario che detto pericolo non sia altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento.
Tale principio è ricordato anche nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 435/14 in cui si legge a pag. 29: “Le ordinanze contingibili ed urgenti sono degli strumenti straordinari che, come tali, non possono essere utilizzati in sostituzione degli ordinari poteri amministrativi, ma solo per fronteggiare un pericolo imminente per l’incolumità pubblica”.
Orbene, nel caso in esame ritiene il tribunale che nel caso in esame il requisito della residualità mancasse, come del resto appare emergere dalla sentenza della Cassazione n. 46400/2015 in cui, a pag. 13, si legge: “(…) è innegabile che il Sindaco…dovesse comunque attivarsi, quale massimo rappresentante dell’Ente Comunale e della collettività cittadina, non solo e non necessariamente con l’adozione di un’ordinanza ad hoc bensì con qualsiasi altro atto amministrativo o comportamentale (allertamento delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco o della polizia municipale che da lui dipende, imposizione alla Ditta Donnarumma delle opportune e palesemente omesse cautele) idoneo a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità e gli infortuni sul lavoro, con adozione di ogni mezzo appropriato (almeno transennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimità ed, ancor più, nello spazio sottostante la piattaforma mobile)”.
Orbene, è proprio la circostanza rilevata dalla Suprema Corte della non necessità dell’ordinanza contingibile ed urgente, essendo l’esistente situazione di pericolo fronteggiabile dall’amministrazione comunale con gli ordinari mezzi, che esclude, secondo questo giudicante, la sussistenza di uno dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza ex art. 54 TUEL.
Dunque un’accusa nei confronti di Fiorentino ancora più diretta, precisa e infamante di quelle pur gravi mossegli dai giudici penali.
Ricordo ancora che il 20 marzo 2017 i nostri legali avevano chiesto al Comune il pagamento in favore mio e di mio fratello delle spese di lite sostenute nei tre gradi del giudizio penale ammontanti complessivamente a € 18.968,56. Importo liquidato dal comune il 2 aprile 2017. Anche in questo caso senza intraprendere, alcuna azione giudiziaria nei confronti dell’ex sindaco Marco Fiorentino, per il recupero delle somme corrisposte.
Infine, sottolineo che fra pochi mesi saranno emesse dal Tribunale civile di Napoli le due sentenze relative, la prima, alla liquidazione finale dei danni subiti a seguito del tragico evento da mio fratello Quinzio e, l’altra, concernente il risarcimento dei danni procurati a tutte le parti civili. Per questi ultimi tutti rappresentati dall’avv. Massimo Esposito, è stata presentata una richiesta di liquidazione di ulteriori danni nella misura di 5 milioni e 500mila euro circa.
Avute presenti gli importi richiesti dagli attori, non è difficile prevedere che il Comune sarà chiamato a pagare una notevole somma di denaro che, con tutta probabilità, supererà il milione di euro e della quale dovrà, ancora una volta, inevitabilmente richiedere, almeno parzialmente, il ristoro a Marco Fiorentino.
Conclusioni
Nella Sentenza emessa della IV sezione penale della Corte di Appello di Napoli i giudici avevano affermato che

“tutti i reati contestati all’imputato FIORENTINO Marco sono stati commessi con previsione dell’evento lesivo in capo al soggetto agente che ha agito con sicura colpa cosciente di quanto poteva verificarsi e, quindi, ha posto in essere la condotta illecita in esecuzione del medesimo disegno criminoso in un contesto temporale vicino e collegato ai sensi dell’art. 81 c.p.”

e dopo aver aggiunto che:
“Un tale accertamento di colpa cosciente nella condotta tenuta dal giudicabile per la rappresentazione di quanto poteva verificarsi è stato effettuato positivamente in questa sede processuale”.
Poi, però, diversamente da quanto statuito dai primi giudici del Tribunale di Torre Annunziata, avevano ritenuto di dover comunque concedere la sospensione condizionale della pena “in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputato e del fatto che egli non ricopriva più la carica di Sindaco del Comune di Sorrento”
Circostanze queste che consentirono loro “di poter esprimere un giudizio di prognosi positiva sul futuro comportamento dell’imputato e di poter applicare in capo a quest’ultimo il beneficio di cui all’art. 163 c.p.
Orbene, è indubitabile che Fiorentino con la sua decisione di ricandidarsi mostri un dispregio totale verso l’atto di clemenza adottato nei suoi confronti dai giudici del gravame che gli concessero i benefici sicuri che non si sarebbe mai più presentato alle elezioni.
Come se ciò non bastasse, con le sue dichiarazioni più recenti: “…pagherò. Oltretutto con la consapevolezza di aver sino ad oggi pagato un conto che, ritengo, neppure mi era dovuto pagare” e, con quelle ancor più assurde rilasciate in passato e relative al suo coinvolgimento nel tragico evento:
“Una triste vicenda in merito alla quale, però, ritengo di non avere alcuna responsabilità” manifesta in modo ancor più palese in che considerazione e quale rispetto nutra verso i suoi concittadini che, finora, sono stati i soli a dover pagare per le sue malefatte. Non rendendosi nemmeno conto che si propone agli elettori per guidare un’amministrazione che sarà tenuta ad intimargli il pagamento immediato delle somme che per sua unica colpa ha già pagato e di quelle che a breve dovrà ancora sborsare.
BRUNO MORELLI

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