Rottamate tutte le piccole multe e annullati i fermi amministrativi, la buona notizia del 2020

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    Rottamate tutte le piccole multe e annullati i fermi amministrativi, la buona notizia del 2020 Condonati i debiti di piccolo importo: il contribuente può chiederne la cancellazione anche in via di autotutela, senza dover ricorrere al giudice.

    Faranno salti di gioia gli automobilisti che non hanno pagato, negli anni passati, il bollo auto o le multe stradali. La Cassazione ha appena decretato l’illegittimità del fermo amministrativo per le cartelle esattoriali di basso importo, quelle appunto provenienti dalla tassa automobilista e dalle contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.

    L’ordinanza è l’ennesima applicazione del principio che avevamo affermato già nell’articolo Bollo auto: cancellati i debiti arretrati. In buona sostanza, la rottamazione ter, approvata con il decreto fiscale dell’anno scorso [1], ha cancellato in un colpo solo tutte le cartelle e il fermo amministrativo sotto i mille euro per debiti (fiscali e non) nei confronti dell’Agente della Riscossione, iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010. Questo significa che se domani l’esattore dovesse iscrivere un fermo o inviare una cartella, tale atto sarebbe nullo.

    A rendere più appetibile il condono è anche il modo in cui è stata scritta la norma. La disposizione sana i debiti entro mille euro: ma, a tal fine, non si considera l’ammontare complessivo della cartella esattoriale bensì il singolo importo iscritto a ruolo. Tanto per fare un esempio, se un contribuente non ha pagato per tre anni di fila il bollo auto di 700 euro, la complessiva cartella di 2.100 euro sarebbe illegittima.

    Questi principi vengono riassunti dall’ordinanza ordina della Suprema Corte [2] che ha accolto il ricorso di un avvocato al quale erano state notificate delle cartelle per debiti tributari e infrazioni stradali per un valore inferiore a mille euro ciascuna.

    In particolare, al contribuente erano stati notificati da Equitalia degli atti di valore esiguo e tutti consegnati all’esattore fra il 2000 e il 2010. Atti che erano stati impugnati dinanzi alla Commissione tributaria per vari motivi di forma, tutti peraltro rigettati dai giudici. Nel frattempo, è entrata in vigore la cosiddetta rottamazione ter, che ha ribaltato in favore del contribuente le sorti della vicenda: così la Cassazione non ha potuto fare a meno che constatare l’intervenuto condono e cancellare il debito.

    La regola vale per chiunque: chi non ha pagato le cartelle esattoriali non deve limitarsi a leggere l’importo complessivo in esse riportato, ma le singole voci. Che devono essere stralciate in automatico dall’Agente della Riscossione. In caso contrario, o si fa un’istanza in autotutela o si ricorre al giudice.

    Nella sanatoria, rientrano i debiti come multe stradali, bollo auto, sanzioni amministrative, Imu, Tasi, Tari, ecc.

    L’articolo 4 del decreto fiscale dell’anno scorso prevede infatti che, ricordano gli Ermellini, «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, Fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».

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