Meta. Parcheggio in via S. Lucia. Accolte dal Consiglio di Stato le tesi del Comune e di Italia Nostra

Meta. Nel 2012 il Comune, su richiesta della Gemar – proprietaria dell’area posta a valle della Chiesa dei Cafiero anche detta di S. Lucia – indiceva Conferenza dei Servizi per approvare il progetto presentato dalla società proprietaria per realizzare circa 280 posti auto. La Soprintendenza si esprimeva negativamente sul presupposto che l’intervento fosse eccessivamente impattante. Seguiva ricorso proposto dalla Gemar accolto dal Tar che annullava il parere soprintendizio ritenendolo inammissibile perché ripetitivo di quello già espresso negativamente  in precedenza, nel 2004, allorquando i posti auto previsti da altro progetto erano circa 400. Sul successivo appello il CdS, nel 2013, preso atto di una nota pervenuta dal Comune con cui l’Ente comunicava che, nelle more, era stato variato il Prg prevedendo un numero di posti auto maggiore dei 120 inizialmente indicati dallo strumento urbanistico (!!), rigettava l’appello. Però il CdS si limitava ad osservare che il parere della Soprintendenza non fosse inammissibile ma solo insufficientemente motivato. Trascorrevano circa sei anni e la Gemar, assumendo che il parere, in quanto inammissibile, dovesse ritenersi espresso favorevolmente, proponeva giudizio di ottemperanza chiedendo al Tar di nominare un Commissario ad Acta che rilasciasse il permesso a costruire onde consentire l’avvio dei lavori. Il Tar però non era dello stesso avviso e valutando che il parere, come affermato dal CdS, fosse solo carente di motivazione, con ordinanza dell’aprile di quest’anno si dichiarava incompetente e rimetteva gli atti, per l’appunto, al Consiglio di Stato.

Nel giudizio si costituivano sia il Comune di Meta che Italia Nostra rilevando che non fosse possibile rilasciare il permesso a costruire ma unicamente ripetere le procedure acquisendo nuovo parere dalla Soprintendenza. Ciò anche alla luce di una nuova nota del Comune pervenuta al Tar nel marzo 2019 con la quale l’Ente chiariva che, contrariamente a quanto asserito in precedenza nel 2013, il Prg non era mai stato variato e che dell’area in via S. Lucia solo 2.000 mq potessero destinarsi a parcheggio pubblico mentre la restante area doveva destinarsi a verde pubblico.

Una circostanza singolare perché di fatto il Comune, con la nota istruttoria inviata al Tar nel 2019, smentiva le circostanze di fatto contenute nella sua precedente nota inviata al CdS nel 2013 e posta a fondamento della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nel 2013!

Con sentenza odierna n. 8352/19 il Consiglio di Stato ha accolto le tesi di Comune ed Italia Nostra negando che sia possibile rilasciare il permesso a costruire senza reindire la Conferenza dei Servizi ed acquisire nuovo parere della Soprintendenza. Anzi, il Comune avrà 60 giorni di tempo per completare la procedura ed in caso di inerzia vi provvederà il Prefetto di Napoli con spese a carico del Comune.

E’ certo che non sarà per nulla facile risolvere la vicenda. Il Comune dovrà probabilmente, anche preliminarmente, interrogarsi sulle ragioni per le quali nel 2013 fu comunicato al CdS l’esistenza di una variante al Prg rivelatasi fantomatica e non veritiera.

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