Vico Equense. Dopo la nota del WWF il sindaco Andrea Buonocore corregge l’ordinanza taglia alberi. Il WWF: Non ci siamo ancora

Il sindaco di Vico Equense dopo la nota del WWF corregge l’ordinanza taglia alberi!!!

Il WWF: apprezziamo la buona volontà del primo cittadino ma non ci siamo ancora!!!

Il Sindaco Andrea Buonocore a seguito della nota inviata dal WWF Terre del Tirreno, in cui si sottolineava come l’Ordinanza n. 257 emanata il 4.10.2019 fosse “generica e interpretabile”, ha valutato positivamente di correggere il testo della stessa apportando delle modifiche ad uno degli articoli n°2 (nell’ordinanza infatti esistono ben due articoli n° 2!!!).

Inoltre l’ordinanza è stata “prorogata” di undici giorni.

Stavolta la “nuova” ordinanza n° 267 del 16.10.2019 sottolinea come per poter procedere “al taglio delle piante collocate in adiacenza al confine stradale” ci si debba necessariamente affidare ad una perizia agronomica redatta da tecnico abilitato che accerti le condizioni dell’albero e l’eventuale pessimo stato vegetativo o fitopatie, l’essiccamento o la forte inclinazione che, a detta dell’ordinanza sindacale costituirebbero, qualora certificate, pericolo per la pubblica incolumità!!!

In pratica l’ordinanza non richiede più genericamente di eliminare tutte le piante nelle adiacenze della sede stradale ma sottolinea come, per farlo, è necessario affidarsi ad un agronomo e farsi fare una perizia. E’ la stessa ordinanza a “suggerire” i casi in cui le alberature sarebbero pericolose ovvero: “per il pessimo stato vegetativo o affette da fitopatie, essiccamento o che presentino forte inclinazione.”

E’ doveroso precisare come tali “suggerimenti” dati nell’ordinanza non debbano sempre e necessariamente portare come soluzione all’abbattimento di una pianta. Il pessimo stato vegetativo di una pianta potrebbe dipendere da condizioni climatiche avverse, non idonee o transitorie, o piuttosto da parassiti da combattere o altro;le fitopatie nella maggior parte dei casi possono essere curate o trattate;in quanto alla forte inclinazione non è una conditio sine qua non per temere il crollo di un albero! Un albero non cade perché è dritto o inclinato: la stabilità di una pianta dipende dal suo stato di salute e dalla sua storia pregressa. Bisogna conoscere l’anamnesi di un esemplare arboreo, sottoporlo ad una analisi visiva (VTA) e a successivi eventuali approfondimenti, con le strumentazioni che la moderna scienza agronomica mette a disposizione, prima di decretarne diagnosi, terapia e, in extrema ratio, il suo abbattimento e sostituzione.

In quanto agli alberi morti è consigliabile, laddove ci si trovi in un contesto urbano e non boschivo, la loro eliminazione e sostituzione. Ma anche in questo ultimo caso, se è scontato che un albero ormai disseccato perda col tempo la sua forza ed elasticità andando incontro alla disgregazione del tessuto ligneo, non è detto che esso debba immediatamente cadere. Ci sono alberi bruciati sul Monte Faito che a distanza di diversi anni sono ancora in piedi!

In sintesi l’ordinanza ordina genericamente di abbattere alberi, senza prevederne nemmeno una sostituzione per bilanciare la perdita delle preziose funzioni eco-sistemiche svolte dall’esemplare eliminato, ma demanda l’accertamento di “eventuali pericoli” a tecnici abilitati a cui i privati dell’intero territorio comunale dovranno rivolgersi entro i prossimi dieci giorni per potere abbattere la propria pianta?

Ma se ad oggi, ovvero all’atto dell’emanazione dell’ordinanza non sappiamo se e cosa dirà l’agronomo di questa o quella pianta allora su cosa si basa l’ordinanza? Sulla presupposizione che l’albero X o Y eventualmente periziato risulterà pericoloso? E se il perito “di parte” dovesse sbagliarsi? È prevista una verifica di enti sovraordinati o terzi sulle autocertificazioni del privato?

Più che una richiesta l’ordinanza appare una “istruzione” e/o un “suggerimento” a chiunque voglia eliminare i propri alberi. Ne più nè meno di quello che accade da sempre nel comune di Vico Equense (e non solo a Vico!) ma, stavolta, producendo una ordinanza “omnicomprensiva” e in anticipo sulle richieste, scavalcando in tal modo ben altre garanzie: quelle partecipative che invece gli strumenti ordinari di amministrazione offrono!!!

Ci si chiede ancora una volta, in riferimento al discusso articolo 2 in questione, dove sarebbe il carattere di urgenza e/o l’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini a cui l’ordinanza intenderebbe far fronte?

Occorre chiarire come la giurisprudenza ha sempre richiesto nell’utilizzo delle “ordinanze contingibili e urgenti” un’adozione rigorosa dei limiti previsti dalla legge per l’esercizio del potere extra ordinem. Nel merito si osserva come i Giudici hanno ben precisato che la possibilità di derogare al diritto vigente attraverso lo strumento di una ordinanza richiede, in primis, tra i suoi presupposti, la sussistenza di una situazione di urgenza a carattere eccezionale, non ritenendosi possibile l’utilizzo di dette ordinanze solo sulla base del principio di precauzione.

Una ordinanza, tra l’altro, che tra la prima e la seconda stesura, concede di fatto ben ventisette giorni per eliminare un presunto, ma non ancora dimostrato, “imminente” pericolo?

Tale passaggio inoltre continua ad apparire in stridente contrasto con l’oggetto stesso dell’ordinanza emanata che recita: TAGLIO RAMI SPORGENTI SULLA SEDE STRADALE.

“Insomma questa storia degli alberi da abbattere, previa perizia – conclude Claudio d’Esposito Presidente del WWF Terre del Tirreno –  è ormai di moda e ben conosciuta dai volontari del WWF. Sono tante, troppe le perizie, che la nostra associazione negli ultimi anni ha documentato, fatte con superficialità o in mala fede, spesso col copia e incolla, e senza che nessuno, degli enti pubblici preposti, abbia mai valutato la necessità di un contraddittorio o di verifica. Ogni qual volta ne abbiamo avuto la possibilità siamo riusciti a dimostrare, con l’ausilio di altrettanti esperti, l’inattendibilità e scarsa scientificità di numerose perizie prodotte riuscendo, nella maggior parte dei casi, a salvare alberi anche storici e secolari, condannati a morte da ordinanze “ad horas” ma che oggi, a distanza di anni, si possono ancora ammirare in piedi, vivi e vegeti, grazie al WWF.”

Meta, 18 ottobre 2019

Di seguito stralcio della nuova ordinanza:

DATO ATTO

– che con Ordinanza Sindacale n° 257 del 04/10/2019 è stato disposto, per le motivazioni nella stessa esplicitate che: “i proprietari e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di immobili e/o terreni o fondi rustici posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale di provvedere alla potatura di siepi, arbusti e piante di alto fusto poste in prossimità del confine stradale ed al taglio di rami sporgenti che si protendono sulla sede stradale, invadendola o creando ostacolo alla visibilità, alla segnaletica, alla rete della pubblica illuminazione e che costituiscono grave pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve”;

– che in data 14/10/2019 è stata registrata al protocollo comunale al n° 34092 nota del WWF Terre del Tirreno, nella quale si evidenzia che quanto stabilito al punto 2 del dispositivo, ovvero: “l’eliminazione di quelle piante poste in adiacenza al confine stradale, che possono costituire grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”, lascia facile spazio ad interpretazioni soggettive, con il rischio di legittimare tagli indiscriminati di alberi anche sani;

– che sempre nella citata nota del WWF si rappresenta che “nessuna perizia o valutazione tecnica è richiesta a chi, nell’ottemperare all’ordinanza sindacale, decidesse di eliminare una pianta sul confine stradale”;

PRESO ATTO di tutto quanto rappresentato dal WWF Terre del Tirreno nella nota registrata al protocollo comunale al n° 34092/2019;

RITENUTO di condividere alcune delle osservazioni all’ordinanza n° 257/2019 riportate nella nota protocollo 34092/2019 citata e, pertanto, di procedere ad una rettifica della stessa ordinanza limitatamente al punto 2) del dispositivo, al fine di delineare con maggiore chiarezza gli ambiti degli interventi oggetto del citato provvedimento;

RILEVATO che ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

CONSIDERATO che l’interesse pubblico prevalente è quello di tutelare l’incolumità degli utenti della strada, in particolare appartenenti alle fasce deboli della popolazione, nonché garantire il corretto funzionamento di servizi pubblici essenziali (pubblica illuminazione e trasporti), evitando che, soprattutto in caso di eventi meteorici di particolare intensità, come vento forte, piogge violente, si verifichi la caduta di rami e tronchi sulla sede stradale, che di fatto impediscono la circolazione veicolare, mettendo altresì a rischio l’incolumità degli utenti;

RITENUTO meritevole di valutazione anche il pubblico interesse a salvaguardare piante in buono stato vegetativo, seppur poste in adiacenza al confine stradale;

RILEVATO

  • che ai sensi dell’art. 29 “Piantagioni e Siepi” del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. recante nuovo Codice della Strada:

1) I proprietari dei fondi confinanti con strade ed aree pubbliche hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e’tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

 

  • che ai sensi dell’art. 31 “Manutenzione delle ripe” del predetto Codice della Strada:

1) I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

VISTI pertanto gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 eseguenti misure integrative, che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

RITENUTO opportuno procedere ad una rettifica dell’ordinanza n° 257/2019, nel rispetto delle predette normative;

O R D I N A

Ai proprietari e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili e/o terreni o fondi rustici o parte di essi posti lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale di provvedere:

  1. Al taglio dei rami di alberature, siepi, arbusti, cespugli o di qualsiasi altra essenza vegetale,sporgenti oltre il confine stradale di strade statali, provinciali, comunali, vicinali o di uso pubblico fino ad un’altezza di m. 4 (quattro) dal manto stradale, al fine di ricondurre le dimensioni della pianta entro i confini stradali, ed evitare limitazioni alla leggibilità della segnaletica, nonché pericoli per la circolazione stradale, ovvero danni al patrimonio pubblico,in particolare alla rete della pubblica illuminazione.
  2. Al taglio delle piante collocate in adiacenza al confine stradale che, per il pessimo stato vegetativo o affette da fitopatie, essiccamento o che presentino forte inclinazione, condizioni da certificare mediante perizia agronomica redatta da tecnico abilitato, risultino pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
  3. Che i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il 31 Ottobre2019,

D I S P O N E

Che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente a quanto disposto dalla presente ordinanza, in conseguenza dell’applicazione delle sanzioni previste i lavori potranno essere eseguiti dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione all’interessato, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni. L’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve intendersi continuativa in forza della natura delle norme sopra indicate.

ordinanza Vico Equense

 

 

 

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