Boom di condoni edilizi rigettati in costiera amalfitana, che fine fanno i soldi versati per le oblazioni?

Boom di condoni edilizi rigettati in costiera amalfitana, che fine fanno i soldi versati per le oblazioni? Positano, Praiano , Amalfi , Ravello, chi più chi meno sta subendo la “stretta” della Soprintendenza di Salerno .  Per la risposta a questo quesito soccorre la sentenza della Corte Costituzionale 196/2004 che ha regolarizzato tutta la disciplina dettando anche le regole cui le Regioni si sono attenute nel loro compito di adattare, per mezzo di leggi regionali, il condono edilizio sui propri territori. A questo proposito la Corte Costituzionale nella sentenza chiarisce che “l’integrale pagamento dell’oblazione, oltre a costituire il presupposto per l’estinzione dei reati edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) e costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (commi 32 e 37 dell’art. 32 in questione); ancora, l’oblazione interamente corrisposta costituisce condizione perché la sanatoria renda inapplicabili le sanzioni amministrative, “ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti” (cfr. art. 38, quarto comma, della legge n. 47 del 1985).” Il caso appena descritto attiene all’ipotesi in cui la domanda di sanatoria venisse accolta dal comune competente. Nel caso in cui la domanda di condono dovesse essere respinta dal comune competente, la Corte Costituzionale stabilisce che i versamenti a titolo di oblazione vengono trattenuti a titolo di sanzione amministrativa pur estinguendosi il reato edilizio di abuso.(art. 39 della legge n. 47 del 1985). Vedi la miniguida al condono; miniguida al condono

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