SORRENTO. CEPS ATIGLIANA, RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO. ECCO PERCHE’

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CEPS – PRESENTATO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER IL PIANO CASA

“Abbiamo presentato ricorso al Consiglio di Stato, con l’assistenza dell’avvocato Felice Laudadio, contro la sentenza del TAR Campania –spiega il presidente del CEPS Nicola Esposito- perché complessivamente riteniamo fuorvianti e spero non condizionate dall’ambiente esterno, le motivazioni addotte dal TAR nella sentenza contro il nostro permesso a costruire all’Atigliana e sull’iter seguito dal Comune di Sorrento per la lunga e macchinosa procedura per il Piano casa.

Per noi un esempio su tutti è l’ipotesi presa per buona dal TAR che la costruzione delle case costituirebbe un deprezzamento –un “VULNUS” per la Corte- della proprietà di Massimo Fiorentino -oggi poco più di un allevamento di animali da cortile- mentre riteniamo che il progetto del CEPS mira esattamente all’opposto, perché è prevista la realizzazione di una specifica rete fognaria primaria e secondaria, la realizzazione di una strada carrabile, marciapiedi, la creazione di tutta una serie di sottoservizi, allo stato inesistenti, un’area per il trattamento naturale dei rifiuti organici per le civili abitazioni, specifici parcheggi fruibili per tutta la zona del Palazzetto dello Sport.

Area quindi in appropriatamente definita “verde”, “agricola”, mentre  complessivamente era già stata individuata nel 1987 dal PUT come suoli da edificare e dove si potevano costruire le case di 167 di Sorrento.

Come pure contestiamo con forza l’ipotesi passata al TAR che il progetto punterebbe alla compromissione del verde e del diritto alla salute del Fiorentino e dei sorrentini: è esattamente il contrario di quello che come CEPS abbiamo chiesto ai progettisti dell’intervento di housing sociale e cioè di rispettare il verde e le alberature spontanee esistenti, con un preciso piano di numerazione e conservazione delle stesse, per poi essere riallocate a nostra cura e spese nella stessa area. Al TAR anche su questo aspetto, evidentemente, hanno letto superficialmente le documentazioni, senza nemmeno lo scrupolo d’incaricare un tecnico, un CTU, per verificare il loco la cosa. Peccato, ma noi che crediamo nella giustizia andremo fino in fondo!”

 

 

La Cooperativa Edilizia Penisola Sorrentina (C.E.P.S.)  ha presentato ricorso al Consiglio di Stato alla sentenza della VII Sezione del TAR Campania – Napoli n. 6699 del 19 novembre 2018, contro l’annullamento delle delibere del Comune di Sorrento e il successivo permesso a costruire per 48 appartamenti in località Atigliana, in base alla cosiddetta legge sul Piano casa regionale. Confutando punto su punto le obiezioni dei giudici del TAR partenopeo e in particolare.

La destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’intervento edilizio -acquistata dal Fiorentino Massimo nel 1991, nel 1993 dal CEPS-, è stata da sempre  identificata come “TERRENI DESTINATI AD INTERVENTI EDILIZI”, ovvero: dal 31/10/1977, attraverso il PRG , in quanto ricadenti in “Zona Omogenea Territoriale C4 – Sottozona C42: Zona Edilizia Pubblica di Progetto riservata agli interventi di Edilizia sovvenzionata (Legge 167) e delle Cooperative”; successivamente dal PUT (Piano Urbanistico Territoriale) Legge 35/1987 e dal 21/01/2010, attraverso il PUC, in quanto ricadenti in “Zona C Edilizia Pubblica di Integrazione”.

Una “Zona C” parte di una più vasta area già urbanizzata –zona pertanto non agricolo come sostenuto dalla parte e presa per buona dal TAR- confinante con il Palazzetto dello Sport, con villette (in gran parte abusive), e fabbricati destinati a civili abitazioni, con servitù pubbliche come fogne, illuminazione pubblica, rete di gas metano e pertanto, incontrovertibilmente, l’intervento edilizio per il Piano casa non era e non è difforme da quello, di edilizia residenziale pubblica, previsto dal PUC e dal PUT.

Come pure è stata confutata l’asserita impossibilità per il Comune di Sorrento di realizzare in quella zona interventi di ERS (Edilizia Residenziale Pubblica) con la teoria del Fiorentino che l’intervento del CEPS costituirebbe un mezzo per “aggirare” la previgente destinazione di zona ad edilizia residenziale pubblica. Censure prive di fondamento e che eventualmente sarebbero dovute essere rivolte alla delibera di Consiglio Comunale di Sorrento n.9 del 2010, rimasta invece inoppugnata e irrimediabilmente tardiva, essendo stata introdotta per la prima volta solo con i motivi aggiuntivi. Non è, infatti, il Permesso di Costruire al CEPS del Commissario ad Acta dell’Ottobre 2017, che ha determinato la localizzazione e l’attuazione dell’intervento dell’housing sociale, ma le delibere del Comune 2010 e del 2012 in oppugnate da Massimo Fiorentino e dai suoi legali.

Dunque, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 6.12.2010, garantiva la possibilità per il Comune di Sorrento di realizzare sempre nella stessa area dell’Atigliana oltre all’intervento del CEPS -nelle uniche aree edificabili della città-, di fare un intervento di edilizia pubblica con la Legge 167.

La limitazione della portata dell’art. 7 della l.r. 19 del 2009 – è smentita dall’art.1 della legge che così ne indica gli obiettivi. Afferma la disposizione “la presente legge è finalizzata: a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie”… “a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale; all’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Emergono evidenti gli effettivi obiettivi perseguiti dalla legge al complesso delle disposizioni e ciò sconfessa la interpretazione riduttiva del TAR Campania.

 

Specificamente, secondo le indicazioni del PUC (Piano Regolatore Comunale di Sorrento), oltre all’intervento del CEPS, erano e sono realizzabili 5 fabbricati composti di 360 vani per famiglie in situazione di sovraffollamento e 40 vani per altrettanti cittadini che vivono in alloggi malsani, per complessive n. 100 abitazioni, ognuna composta da 4 vani [v. All. 7 – pag. 98 Relazione PUC – Tabella del capitolo 10.1 punti b) e c)].

Pertanto, l’intervento del CEPS non intacca i vani previsti dal PUC essendo, quelli del CEPS vani aggiuntivi di housing sociale, la cui implementazione è conforme alla LR 19/2009, quindi il fabbisogno dei 400 vani è ancora oggi integralmente realizzabile mediante iniziativa pubblica nelle attuali superfici della Zona “C” a disposizione del Comune in località Atigliana, in piena conformità alle prescrizioni e alle previsioni del PUT e del PUC.

Altresì occorre procedere a una corretta interpretazione dell’art. 7 della l.r. 19 del 2009 che introduce in Regione Campania l’istituto dell’housing sociale, e leggere con cura i caratteri di tale attività, le funzioni perseguite che ne evidenziano i tratti di pubblico interesse e la rende compatibile, omogenea e complementare all’edilizia residenziale pubblica. ERS=ERP

Contestazione che trova fondamento della regula juris fissata dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 30 gennaio 2014, che ha riconosciuto l’omogeneità della destinazione Edilizia Residenza Pubblica a quella ad housing sociale.

A Sorrento l’atto principe di tale programmazione pubblica per il Piano Casa è la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 2010, che non è stato impugnato nei sessanta giorni successivi da Fiorentino e dagli ambientalisti nei rigorosi termini di decadenza, in quanto tutto parte da quest’atto pianificatorio e d’indirizzo per i Dirigenti dell’Ente. Un documentato che comprende le aree del piano di zona per l’edilizia residenziale pubblica (ERS), definisce la zona dell’Atigliana “già dotata di infrastrutture e pone tra gli obiettivi quello di contribuire con l’appoggio all’iniziativa dei privati: Cooperativa CEPS e famiglia Buonomo, all’eliminazione del fabbisogno abitativo presente nel Comune”, evidenziando altresì i rilevanti tratti di pubblico interesse dell’intervento in assenza di uno specifico intervento di edilizia 167 dell’Ente pubblico.

E ancora non è stata impugnativa la Delibera Consiliare n. 94 del 2012 che adotta il PUA e contiene “dichiarazione di pubblica utilità” relativamente alle particelle numeri 932 e 935 del foglio 5 di proprietà di Fiorentino Massimo. Impugnazione di quell’atto nei termini di decadenza era obbligatoria, considerata la natura immediatamente lesiva della dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce anche il presupposto della procedura ablativa che interessa la proprietà Fiorentino e conferma la localizzazione a ERS.

 

Si ritiene altresì infondata la paventata violazione della “privacy” con la vista dei balconi a valle, vista Vesuvio, delle abitazioni, che si trovano ben oltre la distanza minima dai confini del Fiorentino, come infondate e assolutamente ipotetici i rilievi di costituzionalità del piano casa regionale.

 

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