Sorrento, Inquinamento acustico ed occupazione illegittima di suolo pubblico al Sedil Dominova, non vi fu diffamazione. Il Giudice dà ragione alle Associazioni contro le Illegalità.

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Rigettando il capo di accusa, non ha avuto dubbi il Giudice , Gabriella Ferrara della I^ Sezione del  Tribunale Civile di Torre Annunziata, nell’ emettere la sentenza di condanna verso i gestori della nota attività commerciale del centro storico di Sorrento. I quali, oltre alle spese legali ed accessori, sono stati condannati anche al pagamento a favore delle Associazioni, difese dall’Avv. Alfredo Sguanci, per un totale di 9 mila euro.

Sorrento – Il tutto risale al Luglio 2015,quando le Associazioni contro le illegalità presenti sul territorio sorrentino, pressati da una moltitudine di cittadini residenti, decisero di prendere in considerazione le loro inascoltate denunce circa l’inquinamento acustico, provocato da un locale al Largo Sedil Dominova con un’esposto indirizzato alle Autorità preposte ed alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Tramite il quale si denunciava anche l’occupazione illegittima di suolo pubblico. La vicenda fu pubblicizzata anche da un periodico a diffusione territoriale e da altri siti di informazione con successiva diffusione sui social network. Una situazione che non andò affatto a genio ai gestori dell’attività commerciale in questione. I quali, tramite un legale di fiducia, provvidero a denunciare le Associazioni. Fu così che il Circolo Giovanni Antonetti, Sezione territoriale dell’Associazione contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”, il Movimento Civico “Conta Anche Tu” e la Sezione sorrentina dell’ Associazione Nazionale “I Cittadini contro le mafie e la corruzione” si videro a loro volta denunciati. Secondo l’accusa, i coniugi gestori dell’attività  avrebbero subito danni patrimoniali e morali, a seguito delle pubblicazioni fatte  sul periodico locale  che su internet. “Pertanto i presupposti per l’esistenza  di un danno emergente , comportando l’effettiva  diminuzione  del patrimonio degli attori, ma anche  per un danno patrimoniale, patito e a seguito della violazione  di un valore della personalità umana , che seppure  non suscettibile di diretta valutazione economica, può altresì essere  valutato in via equitativa”. Quindi si chiedeva alle tre Associazioni ed ai rispettivi responsabili,  territoriali :  Francesco Gargiulo per il Movimento Civico “Conta anche Tu”  Enrico Aprea per l’Associazione Nazionale “I cittadini contro le mafie e la corruzione”, Salvatore Caccaviello per l’Associazione Nazionale “Antonino Caponnetto” , un risarcimento “ di tutti i danni, patrimoniali e morali subiti e subendi, poiché derivanti dalla condotta posta in essere dalle associazioni, che si  quantificano  in base all’entità del danno commisurato alle dimensioni dell’attività imprenditoriale  di entrambi gli esercenti, in 25 mila euro, nella misura che risulterà a seguito dell’istruttoria, o a quella  quantificata dal Giudice secondo giustizia, nonché alle spese, diritti ed onorari, oltre  accessori come per legge”. Le Associazioni, difese dall’Avvocato Alfredo Sguanci, si costituivano non contestando di aver effettivamente proposto un esposto all’Autorità Giudiziaria, alle Istituzioni ed Enti competenti, ma precisavano che la notizia  era stata riportata  come fatto di cronaca  di propria iniziativa  dal giornale , pertanto si chiedeva il rigetto della domanda.

Per il Giudice della  I^ Sezione del Tribunale Civile di Torre Annunziata, Gabriella Ferrara la domanda  è infondata e va rigettata,  sottolineando l’assoluta carenza di tutti i presupposti. “In merito alla pubblicazione a mezzo internet si fa riferimento nella citazione comunque su notiziari, sebbene on line, deve però evidenziarsi che alcun fatto illecito è ravvisabile nella condotta posta  in essere  dalle convenute (Associazioni ndr) atteso che la pubblicazione  dell’articolo è atto del giornalista  e dell’editore  o direttore di giornale, non delle associazioni convenute in giudizio, le quali hanno assunto solo il ruolo di denunzianti. Peraltro la notizia riportata era vera in quanto le convenute  effettivamente  hanno riconosciuto di aver presentato un esposto alle Autorità competenti, denunciando talune condotte asseritamente poste in essere dagli attori e riportate nell’ articolo. Né fatto illecito commesso dalle convenute può essere individuato, discostandosi dal tenore letterale delle conclusioni formulate nell’ atto di citazione, nell’ aver proposto una denuncia, non vertendosi in ipotesi di calunnia, che nel caso di specie non è stata prospettata , senza considerare che non è stata prodotta la denuncia in questione. Inoltre deve evidenziarsi che in capo all’ attore che propone un’azione di risarcimento danni  sussiste un preciso onere di allegazione prova  dei danni che si assumono essere conseguenza  del fatto illecito dedotto e della loro riconducibilità al medesimo, potendo il criterio equitativo venire in rilievo solo ai fini della valutazione  di danni che risultano comunque  già provati nella loro ontologica  esistenza. Nel caso di specie parte attrice non ha neanche dedotto prima ancora  che provato i danni di cui ha chiesto ristoro”.

Pertanto oltre al rigetto della domanda il Giudice, con la Sentenza  numero 70/2019, pubblicata il 14 gennaio 2019 ha condannato i titolari dell’attività commerciale alle spese di lite liquidate in complessivi  3.250,00 euro, oltre spese generali ed accessori ed inoltre al pagamento  in favore di ciascuna Associazione  della somma di 3mila euro. Quella emanata dal Tribunale Civile di Torre Annunziata rimane tuttavia una sentenza destinata a fare storia. In quanto, secondo illustri addetti ai lavori, stabilisce un importante principio per il mondo dell’informazione. Ovvero  un  giornalista nel pubblicare la notizia della presentazione di una denuncia, deve accertarsi soltanto che ciò sia realmente avvenuto e fare eventualmente a meno di  indagare circa  la verità del suo contenuto. – 23 gennaio 2019 .

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