Meta , Sorrento. Clamorosa ordinanza di ripristino a Villa Giuseppina. Ecco perchè

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Meta , Sorrento. Clamorosa ordinanza di ripristino a Villa Giuseppina. Ecco perchè  .Ad esserne estinatario Bartolomeo Sorrentino, l’attuale inquilino dell’appartamento di proprietà comunale sito all’interno del complesso immobiliare denominato Villa Giuseppina.

Con il provvedimento si ingiunge al signor Sorrentino il ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile…

…che dovrà essere riportato nell’originaria consistenza, così come consegnato dall’Ente proprietario in data 15/05/2017 e così come da planimetria allegata al contratto di locazione.

Il tutto entro e non oltre novanta giorni dalla notifica.

Nell’atto viene anche effettuata una cronistoria dei fatti e viene evidenziato che…

…Dal confronto della planimetrie dello stato dei luoghi, dell’immobile da locare, allegate al contratto di locazione stipulato 15/5/17, con le planimetrie ( stato dei luoghi ) allegate, sia alla CILA in sanatoria (p.15361 del 27/09/18), sia alle autorizzazioni rilasciate dalla competentente Soprintendenza, si evince quanto segue:
a) Al piano secondo, precisamente nel locale denominato “cucina” risulta eliminata una parete divisoria che originariamente delineava un ambiente di disimpegno tra la cucina e l’intero appartamento;
b) Al piano sottotetto o soffitta (3° piano), precisamente nel locale indicato come “ripostiglio” risultava realizzata una parete divisoria che di fatto produceva la divisione in due di detto locale.

Tutti interventi che il Comune ritiene non supportati da idonei titoli autorizzativi e che di conseguenza sarebbero da considerarsi abusivi, oltre che realizzati senza l’assenso dell’Ente proprietario, ovvero lo stesso Comune di Meta.

Nel provvedimento sanzionatorio, che porta la firma dell’architetto Maria Rosaria Visciano, viene riportato anche un passaggio del ricorso al TAR, presentato a nome del Comune, dall’avvocato Francesco Saverio Esposito in cui si evidenzia che…

… i lavori realizzati dal locatario avevano comportato nuove tramezzature all’interno dell’appartamento per effetto delle
quali risultava non solo aumentato il numero dei vani e servizi igienici ma, anche, alterata significativamente l’articolazione interna dell’appartamento con l’evidente finalità di renderlo, contrariamente a quanto previsto dal contratto di locazione e dalla successiva nota dell’ufficio patrimonio, interamente fruibile per la ricettività di tipo turistico. Egualmente anche nel sottotetto il Sorrentino aveva proceduto a qualche tramezzatura nonché a lavori di impiantistica e pavimentazione si da determinare che anche in questa parte dell’immobile, sebbene priva, in ragione delle altezze e delle aperture, dei requisiti igienico sanitari, potesse risultare astrattamente idoneo ad un uso residenziale in luogo di quello urbanisticamente legittimo di locale deposito. …..“ ed ancora “ …. violando l’art. 21 del dlgs 42/04 la Soprintendenza non si è avveduta di aver autorizzato interventi gia
eseguiti dal Sorrentino nel mentre l’autorizzazione doveva precedere l’inizio dei lavori.

A questo punto non possono non tornare alla mente le parole pronunciate dal Sindaco Giuseppe Tito che, all’indomani della nostra inchiesta su Villa Giuseppina dichiarò dalle pagine del quotidiano Metropolis che era tutto ok? Che non c’erano irregolarità nelle procedure amministrative.

ECCO L’ORDINANZA
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42/2004 (per le stesse opere). recante protocollo in uscita n. 0013040 del 20/08/2018,
a firma del Responsabile del procedimento e dal Soprintendente f.f, con allegata
documentazione tecnica, con timbro e firma del responsabile del procedimento e
riferimento all’autorizzazione n. 0013040 del 20/08/2018;
– In data 06/11/2018 con nota prot. 17795 veniva dichiarata inefficace la CILA sopra
indicata, in quanto mancante della titolarità ad eseguire i lavori, ovvero mancante
di esplicito atto d’assenso dell’Ente proprietario all’esecuzione delle opere, e
contestualmente si diffidava al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni
30 dal ricevimento;
– In data 05/01/2019 il Comune di Meta depositava al TAR Campania (NRG
201900072) tramite il proprio legale di fiducia – Avv. F.S. Esposito – ricorso avverso le
due autorizzazioni ex art. 21 dlgs 42/04 di cui sopra ( n. 12951 del 10/08/2018 e n.
0013040 del 20/08/2018 ), con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli autorizzava Bartolomeo Sorrentino ad
eseguire i lavori di cui trattasi;
Esaminati i grafici allegati alla SCIA commerciale, presentata in data 5 settembre 2017,
inerenti il 2° piano dell’appartamento di proprietà comunale, facente parte del fabbricato
denominato “Villa Giuseppina” ;
Esaminati i grafici allegati alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Soprintendenza
(n. 12951 del 10/08/2018 e n. 0013040 del 20/08/2018) inerenti il 2° piano ed il
sottotetto/deposito, dell’appartamento di cui trattasi;
Vista la CILA presentata, in sanatoria, in data 27/09/2018 prot. 15361, con allegati grafici
inerenti il 2° piano ed il sottotetto/deposito ;
Visto il contratto di locazione, stipulato dall’Ente con il Sorrentino e datato 15 maggio
2017, dal quale all’art. 9 risulta: “…il conduttore non potrà apportare alcuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione all’unità immobiliare locata ed alla sua destinazione, o
agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore”;
Esaminata la planimetria (dell’immobile locato), allegata al predetto contratto di
locazione;
Visto il ricorso del Comune di Meta, depositato al TAR Campania in data 05/01/19 al NRG
201900072, avverso le due autorizzazioni indicate in premessa, con cui la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Napoli ha autorizzato Bartolomeo Sorrentino ad
eseguire i lavori, dal quale, tra l’altro, si rileva che “… i lavori realizzati dal locatario
avevano comportato nuove tramezzature all’interno dell’appartamento per effetto delle
quali risultava non solo aumentato il numero dei vani e servizi igienici ma, anche, alterata
significativamente l’articolazione interna dell’appartamento con l’evidente finalità di
renderlo, contrariamente a quanto previsto dal contratto di locazione e dalla successiva
nota dell’ufficio patrimonio, interamente fruibile per la ricettività di tipo turistico.
Egualmente anche nel sottotetto il Sorrentino aveva proceduto a qualche tramezzatura
nonché a lavori di impiantistica e pavimentazione si da determinare che anche in questa
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parte dell’immobile, sebbene priva, in ragione delle altezze e delle aperture, dei requisiti
igienico sanitari, potesse risultare astrattamente idoneo ad un uso residenziale in luogo di
quello urbanisticamente legittimo di locale deposito. …..“ ed ancora “ …. violando l’art. 21
del dlgs 42/04 la Soprintendenza non si è avveduta di aver autorizzato interventi gia
eseguiti dal Sorrentino nel mentre l’autorizzazione doveva precedere l’inizio dei lavori. …”;
Preso atto che
Dal confronto della planimetrie dello stato dei luoghi, dell’immobile da locare, allegate al
contratto di locazione stipulato 15/5/17, con le planimetrie ( stato dei luoghi ) allegate, sia
alla CILA in sanatoria (p.15361 del 27/09/18), sia alle autorizzazioni rilasciate dalla
competentente Soprintendenza, si evince quanto segue:
a) Al piano secondo, precisamente nel locale denominato “cucina” risulta eliminata
una parete divisoria che originariamente delineava un ambiente di disimpegno tra la
cucina e l’intero appartamento;
b) Al piano sottotetto o soffitta (3° piano), precisamente nel locale indicato come
“ripostiglio” risultava realizzata una parete divisoria che di fatto produceva la
divisione in due di detto locale.
Che gli interventi realizzati non risultano supportati da idonei titoli autorizzativi e che di
conseguenza, gli stessi, sono da considerarsi abusivi;
Che gli interventi sono stati realizzati senza l’assenso dell’Ente proprietario ovvero
Comune di Meta;
Che l’insieme delle opere di cui ai precedenti punti a) e b) unitamente ai lavori realizzati
all’interno dell’appartamento ( nuove tramezzature ed impianti ), hanno comportato
aumento di vani e servizi igienici che hanno alterato significativamente l’articolazione
interna dell’intero appartamento ( 2° piano e sottotetto) e lasciano presumere un integrale
utilizzo dell’appartamento per finalità di tipo turistico ricettivo ( e non più abitativo ),
contrariamente a quanto autorizzato dal Resp. ufficio Patrimonio, il quale aveva concesso
l’utilizzo di sole tre camere per lo svolgimento di attività di “casa vacanza”, senza alcuna
modifica del cespite ed in contrasto con lo specifico vincolo di tutela storico monumentale
che grava sull’immobile;
Vista la nota prot. 0018250 del 13/11/18, con la quale il Resp. ufficio patrimonio
comunicava, al locatario, l’avvio del procedimento finalizzato alla rescissione contrattuale
per gravi inadempienze commesse dal locatario;
Vista la giurispudenza in merito (Consiglio di Stato sez.VI 24/11/15 ; sez.V 12/11/2015 n.
5184 ; sez. IV 14/7/2015 n. 3505 );
Ritenuto che
Gli interventi di cui sopra, realizzati nell’immobile di proprietà comunale sottoposto a
vincolo storico/monumentale, per le considerazioni su esposte, si inquadrano nell’ambito
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della tipologia della ristrutturazione edilizia e non della manutenzione straordinaria o
restauro conservativo;
Cosiderato che
L’immobile ricade in Zona 2 del PUT – L.R. 35/87 – in Zona A di Prg vigente e ricade
nell’ambito della tipologia “ unità di base di tipo 2 (EB2) “ del Piano Urbanistico Attuativo
dove sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo;
Visto
La diffida di ripristino dello stato dei luoghi emessa in data 06/11/2018 prot. 17795;
La comunicazione avvio del procedimento a firma del Resp ufficio patrimonio prot.
0018250 del 13/11/18;
Il Prg vigente;
Il PUT l.r. 35/87;
Il PUA 2 ;
Il D.p.r. 380/01 in particolare l’ art.10 c.1 lett. c) – art. 23-ter c. 1 – art .33 ;
Il DLGS 42/04 ;
La legge 241/90 e s. m. e i.;
Ritenuto di dover provvedere in merito
ORDINA
Al Sig. Sorrentino Bartolomeo, nato a Lettere (NA) il 06/09/1960 e residente in Lettere
alla via Vecchia Depugliano n. 8 – cf : SRRBTL60P06E557F -, in qualità di affittuario,
giusto contratto di locazione del 15/05/2017, dell’’appartamento ubicato al secondo e terzo
piano dell’immobile sito in via Caracciolo n. 15 (sottoposto a vincolo storico monumentale
ai sensi dell’allora legge 1089/39 oggi Dlgs 42/04) – individuato al fg 5 p.lla 310 sub 31 cat
A/2 . ai sensi dell’art. 33 del Dpr 380/01
IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
Dell’immobile sopra individuato, che dovrà essere riportato nell’originaria consistenza, così
come consegnato dall’Ente proprietario in data 15/05/2017 e così come da planimetria
allegata al contratto di locazione di cui in premessa, entro e non oltre 90 gg. dalla notifica
della presente
In caso di inottemperanza, si procederà d’ufficio, a cura del Comune e a spese del
responsabile dell’abuso

 

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