Vico Equense. Il Comune rescinde il Contratto sottoscritto appena un anno fa di affidamento della gestione delle strisce blu per gravi inadempienze e violazione della legge

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Vico Equense. Il Responsabile del Servizio Servizio IX – Polizia Locale, il Comandante Ferdinando De Martino, con determinazione n° 314 del 10/03/2017, a seguito di gara esperita per l’affidamento della “Gestione integrata della sosta a pagamento sulle aree pubbliche e della conseguente attività di riscossione delle entrate”, si disponeva l’affidamento del servizio alla Soc. Terzo Millennio s.r.l., con sede in Cercola (NA). Il successivo 29 Settembre 2017 veniva sottoscritto il contratto di affidamento del servizio tra l’Ente Comunale e la Società.

In data 02.01.2018 è stata assunta al protocollo generale del Comune, comunicazione da parte della Soc. Terzo Millennio s.r.l., con la quale veniva comunicata l’intervenuta cessione d’azienda intercorsa tra la Soc. Terzo Millennio s.r.l. e La Soc. Emesse s.r.l., con sede a Napoli, con subentro di quest’ultima nella gestione della sosta a pagamento sulle aree pubbliche di proprietà del Comune di Vico Equense.

Successivamente il 26 settembre 2018, a seguito di nota interlocutoria assunta al protocollo generale del Comune di Vico Equense inviata da uno studio legale, con allegato estratto dalla CCIAA, si prendeva atto che in data 01/08/2018 vi era stata una risoluzione consensuale del contratto di cessione d’azienda sottoscritto in data 06/12/2017 tra la Soc. Terzo Millennio s.r.l. e la Soc. Emmesse s.r.l.; che l’atto di risoluzione consensuale sottoscritto in data 01/08/2018 tra la Soc. Terzo Millennio s.r.l. e la Soc. Emmesse s.r.l., per notaio Dott. Luca di Lorenzo, è stato registrato presso la CCIAA di Napoli in data 06/08/2018 con protocollo NA-2018-125839.

A seguito di richiesta di chiarimenti, inoltrata alla Soc. Emmesse in data 27/09/2018, la stessa comunicava, che effettivamente vi era stata risoluzione contrattuale per mutuo dissenso dell’originaria cessione aziendale intervenuta tra la Terzo Millennio s.r.l. e la Emmesse s.r.l.;

Considerato che a seguito della risoluzione del contratto di cessione d’azienda tra Terzo Millennio s.r.l. e la Soc. Emmesse s.r.l., la Soc. Terzo Millennio avrebbe dovuto sollecitamente mettere a conoscenza la Stazione Appaltante dell’intervenuta risoluzione e contemporaneamente subentrare nella gestione delle aree di sosta a pagamento, in quanto operatore economico affidatario del servizio a seguito di gara esperita, giusto contratto sottoscritto in data 29/09/2017 rep. 1226; che nonostante la risoluzione consensuale del contratto di cessione d’azienda avvenuta in data 01/08/2018, la Soc. Emmesse, omettendo qualsiasi comunicazione dell’intervenuta risoluzione alla Stazione Appaltante, continuava nella gestione delle aree di sosta a pagamento pur non avendone ormai più titolo; che non essendo stata effettuata alcuna comunicazione alla Stazione Appaltante, in data 05/09/2018 con prot.llo 30803, veniva inviato alla Soc. Emmesse s.r.l. il prospetto contabile relativo agli incassi del mese di Agosto, prospetto che la citata Emmesse accettava, pur non avendone ormai più titolo ed omettendo per l’ennesima volta di comunicare l’intervenuta risoluzione.

Nel silenzio della Soc. Terzo Millennio s.r.l., il comportamento omissivo della Soc. Emmesse s.r.l. perdurava, e ciò trova conferma nell’emissione da parte della stessa della fattura n° 20/PA del 05/09/2018, dell’importo totale di € 9.150,00, relativa alle spettanze del mese Agosto 2018; la citata fattura n° 20/PA del 05/09/2018, veniva regolarmente liquidata alla Soc. Emmesse s.r.l., non essendo la Stazione Appaltante ancora venuta a conoscenza dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione d’azienda tra Emmesse s.r.l. e Terzo Millennio s.r.l., né quest’ultima reclamava il diritto a percepire le spettanze maturate; sempre la Soc. Emmesse s.r.l. emetteva, pur non avendone titolo, altresì anche la fattura n° 22/PA del 08/10/2018 dell’importo totale di € 8.296,00, relativa alle spettanze del mese di Settembre 2018, omettendo ancora una volta di comunicare alla stazione Appaltante l’intervenuta risoluzione, fattura che veniva rifiutata, essendo l’Ente, nel frattempo, venuto a conoscenza della più volte citata risoluzione contrattuale.

A seguito della risoluzione contrattuale, la Soc. Terzo Millennio s.r.l. ha omesso il passaggio alle sue dipendenze del personale addetto ai controlli nelle aree di sosta a pagamento con la qualifica di ausiliari del traffico, omettendo di comunicare ai citati dipendenti l’intervenuta risoluzione e non procedendo al passaggio di cantiere; in data 16/10/2018 con nota inviata a mezzo PEC con protocollo 36407, veniva richiesto alla Soc. Terzo Millennio s.r.l. il libro matricola, nonché i modelli relativi ai versamenti dei contributi in favore dei dipendenti in carico sul cantiere di Vico Equense, nota mai riscontrata; in data 19/10/2018 con ulteriore nota inviata a mezzo PEC con protocollo 37137, venivano richiesti alla Soc. Terzo Millennio s.r.l. chiarimenti in merito al mancato passaggio di cantiere da Emmesse s.r.l. a Terzo Millennio s.r.l., a seguito della risoluzione contrattuale citata, ovvero il mancato passaggio alla Terzo Millennio degli ausiliari del traffico in servizio, nota mai riscontrata.

Con nota inviata a mezzo PEC con protocollo n° 37166 del 21/10/2018, per mancato riscontro alle note sopra citate, veniva comunicato alla Soc. Terzo Millennio s.r.l., ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto sottoscritto in data 29/09/2017 tra la Stazione Appaltante Comune di Vico Equense e la Soc. Terzo Millennio s.r.l., oltre che per grave negligenza nell’esecuzione del contratto, per le ripetute contravvenzioni agli obblighi ed alle condizioni contrattuali; in data 25/10/2018 con nota inviata a mezzo PEC con prot.llo 37722, si contestava alla Soc. Terzo Millennio s.r.l., nonché alla Soc. Emmesse s.r.l., il collocamento in ferie contemporaneamente dei tre ausiliari del traffico, con decorrenza 24/10/2018, senza alcun preavviso alla Stazione Appaltante, con gravi ripercussioni sull’esecuzione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, che pertanto di fatto si è interrotto; nello svilupparsi cronologico delle sopra citate vicende, la Soc. Terzo Millennio non è mai intervenuta nel chiarire la sua posizione nei confronti della Stazione Appaltante; ad ogni nota interlocutoria la Soc. Terzo Millennio s.r.l. non ha fornito i richiesti chiarimenti né ha reclamato le spettanze maturate a decorrere dal 01/08/2018, data di risoluzione del contratto di cessione d’azienda con la Emmesse s.r.l..

Sia il comportamento della Soc. Emmesse s.r.l., che della Soc. terzo Millennio s.r.l., nel non comunicare alla Stazione Appaltante l’intervenuta risoluzione del contratto di cessione d’azienda, nel non riscontrare e fornire i richiesti chiarimenti, costituiscono evidente prova del tentativo di eludere le norme contrattuali e quanto stabilito in materia dal Nuovo Codice degli Appalti;

Rilevato che l’art. 20 del capitolato tecnico di gara elenca tra le cause di risoluzione contrattuale in particolare, le seguenti:

1. In caso di grave negligenza o di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali;

2. In caso di cessione dell’azienda o di cessione dell’attività;

3. In caso di non motivata interruzione del servizio;

4. In caso di inosservanza delle norme relative al personale dipendente o di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

5. In caso di violazione delle prescrizioni del capitolato e del bando di gara;

Considerato che la Terzo Millennio s.r.l. è incorsa nelle seguenti inadempienze contrattuali:

1. Omessa comunicazione della risoluzione del contratto di cessione d’azienda, intervenuto in data 01/08/2018;

2. Mancato riscontro alle note di chiarimenti e richiesta atti inoltrate dalla stazione appaltante;

3. Interruzione del servizio non motivata, né preventivamente comunicato alla Stazione Appaltante;

4. Mancato passaggio di cantiere dalla Soc. Emmesse s.r.l. alla Soc. Terzo Millennio s.r.l. successivamente alla risoluzione contrattuale;

5. Mancata attivazione della sede della Società e del sto web;

In tema di appalti, la stazione appaltante procederà quindi alla risoluzione in danno del contratto di appalto ex artt. 1453 e 1455 c.c., poiché l’appaltatore è  incorso in gravi irregolarità e ritardo nell’esecuzione dei lavori, ovvero si è reso colpevole di grave negligenza e ha contravvenuto agli obblighi ed alle condizioni contrattuali sottoscritte, tanto da pregiudicare la regolarità del servizio e i risultati attesi, con grave danno per le entrate comunali.

Viene ordinato alla Soc. Terzo Millennio s.r.l. di non spegnere, non rimuovere, non alterare i parcometri in funzione, fino al subentro del nuovo operatore a cui affidare la gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate sulle strade di proprietà comunale.

Viene stabilito, con decorrenza dalla data della presente e fino all’affidamento al nuovo operatore economico, la gestione diretta, a mezzo del Servizio Polizia Locale, delle aree di sosta a pagamento già in affidamento alla Soc. Terzo Millennio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro i termini di legge dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Ente, contestualmente si procederà nei confronti della Terzo Millennio s.r.l., con successivi provvedimenti, all’applicazione delle penali previste per le violazioni agli obblighi contrattuali.

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