Piano di Sorrento, clamorose sentenze del TAR che boccia il Piano Casa per i sottotetti a Trinità

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    Piano di Sorrento, clamorose sentenze del TAR che boccia il Piano Casa per i sottotetti a Trinità Sono quattro sentenze fotocopia, quelle pubblicate nella giornata di ieri dalla sezione napoletana del TAR Campania. Quattro sentenze, frutto del ricorso di altrettanti cittadini, con cui si mette la parola fine su una vicenda che si trascina da tempo. La possibilità di trasformare i locali sottotetto degli edifici realizzati nell’area P.E.E.P. di Trinità in volumi abitativi.

    Ebbene i Giudici amministrativi sono stati espliciti: non si può. Hanno accolto cioè la tesi del Comune che aveva negato il permesso ai proprietari.

    Lunga e articolata la sentenza che ancora una volta chiama in causa il PUT, il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino-amalfitana.

    Nel caso in esame, è proprio la conformità alle norme in materia di paesaggio contenute nel PUT a venire in rilievo per effetto dell’intervento progettato, sicché in alcun modo può dubitarsi della pertinenza del richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale. Inconferente risulta per questo il richiamo dell’autorizzazione paesaggistica n. 36 dell’1.7.2014 di parte ricorrente che si limita a considerare l’aspetto esteriore dei luoghi. Tale atto, peraltro, risulta rilasciato in data antecedente alla pronuncia della Consulta e comunque la valutazione finale sull’intervento non può prescindere dal riferimento al P.E.E.P. Qualunque progetto relativo ad immobili inseriti nel P.E.E.P. necessita di essere valutato in conformità alle previsioni vigenti, tenendo in particolare considerazione il rapporto tra la normativa regionale Campania sul recupero dei sottotetti e quella paesaggistica alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2016. Non è, pertanto, ravvisabile da parte della civica amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato alcuna interpretazione contrastante con quanto sancito dalla Consulta nella pronuncia in questione in quanto, come già stabilito dalla Sezione in precedente pronuncia «le previsioni del PUT debbono ritenersi prevalenti anche sulle disposizioni della LR 19/2009 (cd. Piano Casa Campania), invocata a base dell’istanza di permesso edilizio, che stabilisce una normativa di natura premiale ed eccezionale da sottoporre ad interpretazione restrittiva, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate”.

    Scrivono così i giudici del TAR che poi evidenziano anche che…

    Il sottotetto in questione è stato realizzato con funzione termoregolatrice e dunque non computabile nella volumetria generale, tanto che l’intervento progettato mira proprio alla trasformazione del sottotetto da volume tecnico a locale abitabile, da cui deriva inconfutabilmente l’aumento della volumetria (in tal senso Cons. Stato, sez. IV, sent. 2467 del 14.5.2014; sez. V, sent. 5965 del 27.11.2012). Ad ogni buon conto occorre evidenziare che, secondo giurisprudenza consolidata, anche i volumi non considerati normalmente rilevanti per l’attività edilizia, come ad esempio nel caso di realizzazione di volumi sotterranei o dell’apposizione delle griglie di aerazione dei sottostanti locali, possono essere comunque considerati rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 ottobre 2018, sent. n. 5779; sez. VI 02 settembre 2013, sent. n. 4348). Con specifico riferimento al recupero dei sottotetti a fini abitativi il riferimento espresso della legge ai volumi già esistenti esclude la possibilità di qualunque aumento di volumetria. Come si desume, infatti, dagli artt. 4 e 6 della l.r. 15/2000 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), “la deroga alle norme urbanistiche prevista da tale legge presuppone pur sempre un semplice recupero a fini abitativi di volumi già esistenti, e non già un aumento di volumetria” (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 22282 del 3.11.2010). Il superamento dell’indice di edificabilità rispetto a quello previsto nel P.E.E.P. non può, pertanto, ritenersi irrilevante né a fini urbanistici, né a fini paesaggistici.

    Insomma nulla da fare e persino condanna alle spese in favore del Comune. Tremila euro per ciascun ricorrente.

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