SANT’AGNELLO/ DAL TAR NUOVA “MAZZATA” PER IL WINE BAR

Nessuna sospensiva: l’ordinanza numero 45 emessa dal Comune il 19 dicembre scorso è legittima e può andare avanti. L’ordine di demolizione a carico dei proprietari dell’immobile che ospita il Wine Bar resta. Così ha deciso il TAR Campania Napoli all’udienza tenutasi due giorni fa.

Queste le ragioni addotte dai Giudici amministrativi:

“Rilevato che, ad un sommario esame, l’istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che, quanto al progetto di demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato, si tratta di una mera eventualità, e che comunque i prospettati rischi per la statica dell’intero fabbricato – ove si volesse procedere alla demolizione degli abusi contestati – concernono la sola fase di esecuzione dell’ordinanza di demolizione ma non incidono sulla sua legittimità; che, quanto ai soppalchi, la mancanza delle altezze minime non appare prima facie consentire la sanabilità degli stessi; che, quanto ai mutamenti di destinazione d’uso, non appare prima facie sussistere il presupposto dell’identità di categoria funzionale, atteso che trattasi di mutamenti di destinazione d’uso da locali adibiti a deposito o cantina a locali adibiti all’esercizio di attività commerciale”.

Di qui anche la decisione di condannare i ricorrenti alle spese di questa fase processuale.

Cosa diceva però l’ordinanza impugnata?

Il provvedimento sanzionatorio nasceva da un sopralluogo effettuato nel mese di ottobre del 2017. All’esito dei controlli era emerso, in relazione all’unità denominata “A”:

  • la realizzazione del soppalco in eccedenza rispetto ai limiti di superficie previsti ed attualmente di
    mq 41.90;
  • il cambio di destinazione d’uso del soppalco da deposito in sala ristorante;
  • il mancato rispetto delle altezze minime sia per la parte inferiore al soppalco sia per la parte
    superiore, m. 2.24 e m. 2.14 con conseguente inagibilità degli ambienti;
  • l’abbassamento della quota di calpestio interna di m. 0.40 per complessivi mq 52.00 circa.

Mentre in relazione all’unità denominata “C”

  • l’abbassamento della quota interna dei locali per m. 1.50 circa per complessivi mq 26.28;
  • la messa in comunicazione dei vari ambienti con taglio della muratura portante e chiusura di altri;
  • i cambi di destinazione d’uso da depositi C/2 in locali commerciali C/1;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella variazione della quota del solaio interno, modifica dei prospetti, mutamento di destinazione da abitazione in locale deposito di pertinenza del locale commerciale;
  • l’opere di manutenzione straordinaria e mutamento di destinazione da cantina C/2 in bagno
    annesso all’attività commerciale C/1.

Per questo scattava l’ordine di demolire le opere realizzate e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed il successivo ricorso al TAR con tanto di richiesta di sospensiva non accolta.

Ora difficile capire cosa accadrà, anche perché alla stessa udienza del 9 aprile, sempre innanzi al TAR si discutevano altri due importanti ricorsi, relativi anche all’attività svolta nei locali di Corso Italia.

TELEPIANO

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