Abusi edilizi, per la Corte di Cassazione da demolire anche gli immobili illegittimi già venduti.

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inserito da Salvatore Caccaviello

L’ordine di ripristino dovrà essere eseguito dal nuovo proprietario, sebbene non abbia commesso l’abuso, per poi eventualmente rivalersi in sede civile, su coloro che hanno ceduto l’immobile, dopo l’avvenuta demolizione.

Senz’altro una sentenza che farà clamore, soprattutto in Penisola Sorrentina, quella della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (n.45433 pubblicata il 27/10/2016).  Dove, di fronte ad una situazione di decenni di abusi edilizi incontrollati ed insanabili ,ma nel frattempo, in modo senz’altro non legittimo, anche oggetto di compravendita, sicuramente una tale decisione è destinata finalmente a  mettere un concreto paletto.  Spesso si è verificato  che nella esigenza  e talvolta nell’entusiasmo, di acquistare un immobile lungo un territorio ancora prezioso come quello sorrentino,l’acquirente non esegue una dovuta indagine sull’immobile da acquistare.Talvolta si può verificare che sono oggetto di compravendita,da parte di agenti immobiliari in mala fede, costruzioni la cui legittimità urbanistica potrebbe essere in discussione e talvolta rigettata persino dal Tribunale Amministrativo Regionale. Sebbene determinate illegittimità,dovrebbero venire fuori durante la lunga trafila della compravendita,sopratutto ad opera dell' acquirente, purtroppo sembrerebbero talvolta inspiegabilmente sfuggire sia alla banca che eroga un eventuale mutuo  che allo stesso notaio durante l’atto di compravendita. Ora,con la decisione della Suprema Corte, dovrà essere il nuovo proprietario, che sebbene non abbia avuto alcuna responsabilità circa la vicenda urbanistica ,sarà chiamato a demolire l’abuso per poi, in secondo momento, rivalersi in sede civile su coloro, che senz’altro in modo non corretto, hanno ceduto l’immobile. (s.c.)

Vediamo intanto nello specifico, dal “Quotidiano della Pubblica Amministrazione” cosa prevede tale importante Sentenza:

"in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo perché l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'avente causa, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del dante causa, o dei suoi eredi, a seguito dell'avvenuta demolizione".

È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 45433 pubblicata il 27.10.2016(Presidente: GRILLO RENATO – Relatore: MOCCI Data – Udienza: 25/05/2016), ha precisato come l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. – Da tali premesse consegue che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, legittimamente adottato, deve essere eseguito nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Conclude la Suprema Corte precisando che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia nei confronti di qualunque acquirente dal condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato. – Fonte: Corte di Cassazione  02 Novembre 2016.

 

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