Divorzio veloce? Ecco come farlo all’ufficio anagrafe

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    Vuoi separarti senza spendere troppi soldi o attendere tempi biblici a causa delle lunghe pratiche in tribunale? La recentissima riforma della giustizia [1] ha letteralmente rivoluzionato questa procedura, consentendo divorzi e separazioni “fai da te”. Da oggi, infatti, in alternativa al “classico” ricorso in tribunale, esistono due nuovi strumenti che ti consentiranno di gestire in piena autonomia e, soprattutto, rapidità di tempi la separazione o il divorzio: o firmando un accordo allo studio di un avvocato, oppure recandoti in Comune, dall’ufficiale di stato civile il quale provvederà a tutto.

    In entrambi i casi, come puoi vedere, non dovrai fare una causa e potrai controllare tutta la procedura in prima persona.

    E se sono già separato o divorziato?
    Non fa niente. Puoi accedere anche tu a queste nuove procedure se hai necessità di modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate in precedenza dal giudice. Così, per esempio, se è tua intenzione chiedere un’integrazione o una riduzione dell’assegno di mantenimento, potrai utilizzare questa nuova via.

    Ma la legge è già entrata in vigore? Perché nessuno ne parla?
    In verità, i giornali specializzati ne stanno parlando già da diversi mesi.
    La norma che prevede la separazione dall’avvocato è già in vigore e puoi già provvedere da oggi stesso.
    Al contrario, per la separazione in Comune dovrai ancora attendere la legge di conversione del decreto legge [1]: in pratica, il Parlamento deve dire “sì” a quanto scritto dal Governo. Per saperlo ci vorranno ancora all’incirca 50 giorni. Dopo, se tutto verrà confermato, potrai andare all’ufficiale di stato civile senza neanche farti accompagnare dal tuo legale di fiducia.

    Questa legge opera per tutti?
    No. Le due procedure (sia quella allo studio dell’avvocato che quella al Comune) valgono solo per i seguenti casi:

    a) per chi decide di separarsi/divorziare consensualmente: in pratica, su tutti gli aspetti (personali e patrimoniali) conseguenti alla rottura della coppia ci deve essere il pieno accordo delle parti. Se, invece, i due hanno dei punti sui quali non hanno trovato un’intesa, dovranno necessariamente recarsi in tribunale e procedere – come sempre si è fatto sino ad oggi – con l’avvocato.
    Lo stesso discorso vale per il caso di successiva modifica delle condizioni di separazione/divorzio;

    b) per chi non ha figli minorenni o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o che non sono autosufficienti dal punto di vista economico; per esempio: i genitori del “bamboccione”, che ancora vive a casa perché non è riuscito a trovare lavoro, non possono utilizzare la riforma; altrettanto dicasi se i figli non hanno raggiunto i 18 anni.

    Come funziona la separazione dall’avvocato?
    Tutto ciò che devi fare è prendere un appuntamento con l’avvocato che tu e il tuo coniuge (ormai “ex”) avete scelto per seguirvi in questa procedura. In verità potreste farvi seguire ciascuno da un avvocato diverso (questi ultimi, poi, dovranno comunque incontrarsi e procedere congiuntamente): ma non vi è nessuna necessità di duplicare i costi.
    A questo punto dovrai chiedere che venga effettuata la cosiddetta negoziazione assistita dall’avvocato (leggi l’articolo dove si spiega, passo per passo, di cosa si tratta, cliccando su: “Guida sulla Convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato”).
    In pratica, il legale redige una sorta di accordo scritto, in cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Detto accordo, chiamato appunto “convenzione di negoziazione assistita” deve indicare il termine massimo entro cui l’accordo dovrà essere firmato (la legge prevede non meno di un mese) e l’oggetto della lite (separazione o divorzio o modifica delle condizioni già stabilite).
    Quindi firmerete tutti l’accordo e l’avvocato certificherà che le vostre firme sono autentiche, proprio come avviene da un notaio.

    Sarà poi il legale a doversi preoccupare di tutto il resto, ossia di far annotare l’accordo negli atti di stato civile. A tal fine, l’avvocato deve trasmettere il documento, entro massimo 10 giorni, all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio fu iscritto o trascritto, per l’aggiornamento dei registri. Se si dimentica di inviare tale comunicazione, per lui scattano sanzioni salatissime (da 5 a 50 mila euro).

    A questo punto, la convenzione avrà lo stesso valore di una sentenza del giudice.

    Se vuoi vedere un fac simile dell’accordo di separazione che l’avvocato potrebbe farti firmare, clicca qui.

    Ma devo pagare qualcosa all’avvocato o è gratis?
    Dovrai certamente pagare l’onorario all’avvocato. Né esistono parcelle prestabilite dalla legge, per cui ogni studio sarà libero di determinare il proprio compenso. Meglio, quindi, che ti faccia consegnare un preventivo, anche perché la concorrenza è enorme e, in caso di esosità del corrispettivo, trovare condizioni migliori non sarà difficile. Peraltro, puoi sempre provvedere con la via alternativa: quella dell’ufficiale di stato civile che, invece, è gratuita.

    Se invece volessi andare direttamente all’anagrafe senza l’avvocato?
    Nulla di più facile. Non appena il decreto legge sarà convertito in legge (se tutto va bene, entro circa 50 giorni), chiunque potrà separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio rivolgendosi direttamente all’ufficiale di stato civile del Comune di Residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di patrimonio.

    La procedura è estremamente facile. Tutto ciò che devi fare è andare in Comune, chiedere l’appuntamento con l’ufficiale di stato civile il quale riceverà te e il tuo (ex) coniuge e vi inviterà a fare la dichiarazione con cui vi volete separare o divorziare o modificare le condizioni di separazione/divorzio precedenti. Quindi vi farà compilare un atto e ve lo farà sottoscrivere.

    Si tratta di una procedura superveloce per dirsi definitivamente addio. Ancora non possiamo dire se ci saranno bolli o diritti da pagare, ma certamente sarà quasi completamente gratuita, a differenza della procedura presso lo studio dell’avvocato.

    Anche in questo caso, l’atto dell’ufficiale di stato civile avrà lo stesso valore di una sentenza del giudice. Inoltre gli effetti scatteranno immediatamente dalla data dell’atto contenente l’intesa raggiunta dalla coppia. E da questo giorno, in caso di separazione, decorreranno anche i tre anni necessari a divorziare.

    Attenzione: questa strada è preclusa (non solo se ci sono figli minori, o maggiorenni con handicap, incapaci o non autosufficienti, ma anche) nel caso in cui i coniugi debbano formalizzare un accordo di dare-avere, cioè trasferire, per esempio, all’uno o all’altro, la proprietà di un’auto cointestata, di un conto corrente, della mobilia o della casa familiare. In questi casi, non è possibile utilizzare la procedura in Comune e la scelta rimane o quella dell’avvocato o la via tradizionale del tribunale.

    Ma questo vuol dire che esiste già il divorzio breve?
    Affatto. Il tempo che deve passare tra la separazione e il divorzio resta sempre di tre anni. Solo dopo tale lasso di tempo la coppia si può divorziare. Ma non disperare: il Parlamento ha promesso di approvare la legge sul divorzio breve (che prevede di ridurre l’attesa a 12 mesi per le separazioni giudiziali e a sei mesi per quelle consensuali, a prescindere dall’esistenza di figli).RETENEWS24

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