LE NOTIZIE DI RAVELLO E SCALA ACCORPATE CON COSTIERA AMALFITANA NEWS

Più informazioni su

La redazione di Positanonews ha deciso di  accorpare tutti i comuni della Costiera amalfitana nella sezione Costiera amalfitana news  quando si tratta di notizie poi se si tratta di eventi abbiamo le sezione eventi Costiera amalfitana da consultare e quando si tratta di sport la sezione sport penisola e costiera. Nell'accorpare le sezioni abbiamo triplicato lo spazio per la Costiera amalfitana 

PER CONTATTARE POSITANONEWS E LA SUA REDAZIONE SU FACE BOOK METTI MI PIACE SULLA SUA PAGINA UFFICIALE 

VI INVITIAMO A VEDERE I VIDEO DI POSITANONEWS TV OGNI GIORNO DEI SERVIZI SULLA DESTRA DEL SITO 

 

Scala, Costiera amalfitana  abusi all'Agriturismo Acquabona, arriva ordinanza di demolizione . In questi giorni è stato pubblicato sull'albo pretorio l'ordinanza di demolizione che recita visto il verbale di sopralluogo Prot. n.° 1278 del 16.04.2014 dal quale si rileva che il signor:
 Langella Cristofaro, nato a Luton (GB) il 19/10/1970 e residente a Scala (SA) alla via 
Acquabona.
ha realizzato in qualità di comodatario presso la proprietà dei sig.ri Langella Ciro, nato a Ventotene 
il 31/01/1946 e Sorrentino Iolanda, nata a Scala (SA) il 08/09/1946 alla località Acquabona presso 
la struttura commerciale denominata “Agriturismo Acquabona”, le seguenti opere senza i titoli 
autorizzativi:
– Realizzazione in adiacenza ed addossato all’esistente fabbricato per una lunghezza di circa 
9,30 m, su di un terrazzo preesistente, di un manufatto di dimensione in pianta di 7,80 m 
circa x 12,20 m circa, con altezza interna da un minimo di circa 2,70 m ad un massimo di 
circa 4,00 m per una superficie complessiva di circa mq. 95,00 adibito a sala ristorante 
costituito da struttura portante in legno ed acciaio e copertura inclinata con travi in legno e 
sottostante tenda in materiale plastico completamente apribile mediante sistema a 
scorrimento comandato elettricamente. Le pareti laterali, per la parte non addossata 
all’esistente fabbricato, sono delimitate per la maggiore superficie da pannelli frangivento 
scorrevoli in plastica trasparente, oltre a pannelli rigidi trasparenti in materiale plastico lungo 
la parte alta dei due lati opposti ciascuno di lunghezza di circa 7,80 m; lungo le medesime 
due pareti, è stato realizzato un muretto in cls con altezza di circa 90 cm. Infine, uno dei lati 
di lunghezza di circa 7,80 m presenta, in adiacenza al fabbricato esistente, una porta di 
accesso a due ante in legno e vetro larga di circa 1,60 m ed alta circa 2,50 m. Il predetto 
manufatto risulta completo sia nella struttura che nelle finiture, dotato di pavimento in cotto, 
impianto elettrico ed arredi e suppellettili quali tavoli, sedie, ecc.
– In fase di sopralluogo, inoltre, all’interno di un vano ubicato al di sotto del già citato 
terrazzo, si è rilevata la presenza di lavori edili in corso privi di titolo abilitativo e/o 
autorizzazione. In dettaglio, all’interno di un vano di vecchia realizzazione di superficie di 
circa 47,00 mq. con copertura a volta di altezza massima di circa 3,10 m ed accesso 
dall’esterno era in corso uno scavo al di sotto del piano di calpestio di dimensione di circa 
4,00 m x 5,30 m circa ed altezza 2,50 m circa in corrispondenza della parete esterna e parte 
delle pareti laterali; sulle pareti portanti e relative fondazioni in muratura, per la parte 
adiacente allo scavo, erano stati realizzati dei consolidamenti mediante opere in c.a. Lungo il 
bordo interno dello scavo era stato realizzato un telaio in c.a. di lunghezza di circa 5,30 m ed 
altezza di circa 2,80 m costituito da una trave di fondazione, n° 3 pilastri ed una trave in 
sommità sopraelevata di circa 30 cm rispetto al piano di calpestio del vano. All’interno del 2
predetto telaio erano presenti n. 2 grate in metallo con retrostante telo in platica e l’intera 
struttura sembrava avere funzione di contenimento del terreno ancora presente nella zona 
posteriore del predetto vano non interessata dallo scavo. Al momento del sopralluogo non 
erano in corso lavorazioni.
– Sempre in fase di sopralluogo, nelle vicinanze dell’accesso esterno del vano descritto al 
punto precedente, si è rilevata la presenza di un manufatto in muratura e copertura in lamiere 
coibentate, addossato al fabbricato principale, costituito da un unico livello ospitante 
all’interno un locale lavanderia ed un wc e con addossata alla parete esterna una caldaia a gas 
(vedi Foto nn. 9 e 10 della Documentazione Fotografica allegata). Il predetto manufatto, non 
di recentissima realizzazione, risultava completo di finiture ed impianti idrico ed elettrico. 
Dalla documentazione in atti, con particolare riferimento ai grafici allegati al Permesso di 
Costruire n° 13/2004 del 12/05/2004, avente altro oggetto, viene genericamente riportata 
nell’area occupata dal descritto manufatto la presenza di una cisterna.
Dato atto che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/91, con nota in data 15/05/2014 prot. n.°
1612, è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni di cui al Titolo 
IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Che i soggetti interessati, nel termine accordato, non hanno presentato alcuna memoria scritta, 
richiesta o documento;
Considerato che l’intero territorio comunale è soggetto a vincolo paesistico ambientale ex legge 29 
giugno 1939 n. 1497 così come sostituita dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, nonché alle disposizioni di 
cui alla Legge Regionale 27 giugno 1987 n. 35 – Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino 
Amalfitana;
Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia ed in particolare il disposto di cui agli artt 31 del testo legislativo;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 
del 29/11/1997;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
Accertata la natura abusiva delle opere in quanto realizzate in assenza di Titoli autorizzativi e, 
ritenuto di doversi ordinare la demolizione delle stesse nonché la rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi preesistente alla realizzazione;
I N G I U N G E
Al sig. Langella Cristofaro come sopra generalizzato, ferma ed impregiudicata l’azione 
penale prevista dall’art. 44 del citato D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, la demolizione a propria cura e 
spese, entro e non oltre giorni 90 (novanta), decorrenti dalla data di notifica della presente, le opere 
edilizie in premessa individuate, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, riportandolo allo stato 
precedente l’attività abusiva realizzata.
 Qualora non si sia provveduto alla demolizione delle opere realizz

Più informazioni su

Commenti

Translate »