Sorrento, dubbi sui lavori alla V.Veneto, l’Associazione Caponnetto rompe gli induci con un esposto alla Magistratura. foto

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Dopo aver rilevato la realizzazione di importanti lavori strutturali senza alcuna autorizzazione sismica e posto da tempo una serie di interrogativi  ai vertici dell’UTC, a cui come al solito non sono seguite risposte, la sezione Sorrentina dell’ Associazione Caponnetto porta il caso in Procura. Informando tra l’altro il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il Ministero delle Infrastrutture e la Corte dei Conti.

Sorrento – Sulla sicurezza dell’edificio scolastico Vittorio  Veneto non si scherza! I cittadini devono essere sicuri che i loro figli siano ospitati in una struttura i cui lavori di consolidamento siano stati effettuati a regola d’arte. Rispettando tutte le normative sismiche e strutturali. E’ quanto dichiarato dai vertici della Sezione sorrentina dell’Associazione Antonino Caponnetto. La quale, senza ulteriore perdita di tempo e con la concretezza e la tenacia che la caratterizza, ha voluto informare la Procura della Repubblica ed altri importanti Enti Istituzionali sui dubbi sollevati a suo tempo circa le Autorizzazioni richieste al Genio Civile ed a cui l’Ufficio Tecnico Comunale finora, ignorando tali richieste, non ha dato alcuna risposta. Una sorta di telenovela quella dei lavori di ristrutturazione della scuola Vittorio Veneto iniziata circa cinque anni fa, che ha visto coinvolti tecnici comunali ed esponenti della Giunta in una serie di madornali, palesi e futili errori. L’amministrazione ha promesso che la scuola sarà pronta entro Natale, ma i cittadini vorrebbero sapere, dopo gli interrogativi sollevati dall’ Associazione Caponnetto, se la scuola una volta ristrutturata rispetterà in pieno tutti i canoni relativi alla sicurezza sismica. Proprio tale fondamentale aspetto è stato evidenziato nell’esposto alla Procura, poiché diventa di fondamentale importanza il rilascio delle autorizzazioni per quanto riguarda la tutela contro il rischio sismico da parte del Genio Civile. Tale normativa comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale, recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi. Sotto tale aspetto il territorio del Comune di Sorrento è vincolato alla Legge Regionale  n. 9 del 1983 che per quanto riguarda l’adeguamento sismico divide le strutture pubbliche e di interesse pubblico da quelle private. Infatti, mentre per le strutture private si chiede soltanto il Deposito dei calcoli strutturali, per le opere pubbliche e quelle private di interesse pubblico viene seguito un altro e più laborioso iter che porterà il Genio Civile  competente, dopo l’istruttoria delle pratiche e dopo il parere di un’apposita Commissione, al rilascio dell’Autorizzazione Sismica. Autorizzazione che è fu rilasciata, probabilmente anche a seguito delle pressioni da parte dell’ associazione presso il genio civile di Napoli.  Nell’esposto si richiama il D.P.R. 207/2010 sui LL.PP. Qualsiasi lavoro può iniziare solo e soltanto a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo (progetto cantierabile) e nelle zone sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione  del  Genio Civile competente. Progetto Esecutivo relativo a tali lavori di ristrutturazione e consolidamento fu approvato con  Delibera di Giunta immediatamente esecutiva n. 267 soltanto il 31 Ottobre 2013 e prima di tale data non fu mai richiesto al competente Genio Civile di Napoli la dovuta Autorizzazione Sismica come previsto dalla Legge Regionale 09/1983. Bensì furono presentati erroneamente dei depositi sismici. Procedura adatta per strutture private e non pubbliche e di fondamentale importanza come una scuola. A quanto sembra il Responsabile dell’UTC di Sorrento, in qualità di R.U.P (responsabile unico del procedimento), erroneamente presentò presso il Genio Civile di Napoli un primo Provvedimento di Deposito Sismico n° 1139/DS/13 in data 16/04/2013 e successivamente un ulteriore Provvedimento di Deposito Sismico n° 2512/DS/13 del 03/09/2013  inerenti i lavori strutturali dei solai del suddetto edificio scolastico. Contravvenendo ai dettami della Legge Regionale 09/93 ed alla Delibera di G.R. n° 3573 del 05/12/2003, in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003.

Che soltanto nella suddetta Delibera si chiede  l’Autorizzazione Sismica sulle future opere di ristrutturazione mentre, come è noto, molteplici sono le opere fino allora realizzate senza tale titolo. Come ad esempio il getto di vari solai assentiti con la sola comunicazione (interventi locali) e largamente pubblicizzati dall’Ente comunale per il tramite dell’Assessore di turno. Inoltre, dalla lettura della predetta Delibera evincono ulteriori anomalie e proprio quella relativa all’adeguamento sismico dell’edificio, spacciato come circostanza sopravvenuta e non come necessità sussistente sin dall’inizio del progetto. Si rileva, inoltre, che oltre alla suddette anomalie sembrerebbe che con  il procedimento seguito si vorrebbe occultare la responsabilità tecnica e contabile che deriverebbe da questa vicenda. L’aumento del prezzo potrebbe produrre anche conseguenze sullo stesso mantenimento dell’affidamento all’impresa esecutrice. La quale non sarebbe esente da responsabilità quando ha presentato l’offerta tecnica in sede di gara. Infatti, l’aggiudicazione in favore dell’impresa è avvenuta non solo in base al prezzo ma anche in base al progetto definitivo da quest’ultima redatto. Quindi, l’impresa sembrerebbe essersi aggiudicata un appalto sulla base di un progetto definitivo errato e non conforme alla Legge. Mentre altre imprese, rispettando le regole, hanno dovuto adeguare la propria offerta a Leggi e Regolamenti, presentando un’offerta magari più alta. Tale circostanza potrebbe essere sufficiente a far ritenere l’appalto viziato nella sua essenza dal momento che le regole di appalto sono state cambiate  successivamente alla stessa aggiudicazione, consentendo la modifica del progetto e che poi era esso stesso prezzo offerto. In tal caso non sarebbe quindi applicabile l’art.311 del DPR 207/2010 in quanto non ne ricorrono i presupposti. Dubbi ed interrogativi nonostante le sollecitazioni da parte dell’Associazione rimasti inascoltati e senza alcuna risposta. Probabilmente con l’intervento della Magistratura si seguirà un altro iter. (La Redazione)

 

 

 

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